L’agenzia delle Entrate deve essere parte nel processo
Non sanabili le rate della rottamazione-bis non versate al 7 dicembre
Sono definibili le liti proposte avverso l’agente della riscossione a condizione che l’agenzia delle Entrate sia divenuta parte del rapporto processuale, vuoi perché chiamata in giudizio vuoi perché intervenuta volontariamente. I soggetti che non hanno pagato le rate di rottamazione-bis in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre scorso non possono accedere alla definizione delle liti pendenti. In linea di principio, possono beneficiare della sanatoria solo le controversie in cui sia parte l’agenzia delle Entrate. In caso di impugnazione di una cartella di pagamento, il ricorso può tuttavia essere proposto anche solo all’agente della riscossione, pur deducendosi vizi attenenti al merito della pretesa. In tale eventualità,l’Ader se vuole evitare di rispondere delle conseguenze della lite deve chiedere al giudice la chiamata in causa dell’agenzia delle Entrate. In alternativa, considerato che le Entrate sono parte del rapporto sostanziale controverso, è ammissibile l’intervento volontario delle stesse nella vicenda processuale. In entrambi i casi, qualora si sia in presenza di un atto sostanzialmente accertativo, la controversia potrà essere definita.
La circolare 6/2019 conferma altresì il disco rosso per i soggetti che non hanno pagato le somme dovute della rottamazione-bis in scadenza lo scorso 7 dicembre. Si osserva al riguardo che la riammissione di tali debitori nella rottamazione-ter non avrebbe effetto ai fini del condono delle liti pendenti.
Precisano ulteriormente le Entrate che, laddove ad esempio la scadenza del 7 dicembre fosse stata rispettata, il perfezionamento della definizione della lite comporterebbe l’azzeramento di tutte le somme residue affidate all’Ader, aggiuntive rispetto all’importo dell’imposta o delle sanzioni calcolate secondo i criteri dell’articolo 6 del decreto legge 119/2018. Si pensi ad esempio alla stessa sorte capitale, qualora la chiusura del contenzioso determini un abbattimento della stessa, nonché agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e gli aggi esattoriali.
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Luigi Lovecchio

