Liti pendenti, c’è uno spiraglio

di Duilio Liburdi 
e Massimiliano Sironi


Cartelle di pagamento non sempre escluse dalla definizione agevolata ed impossibilità di chiusura della lite nel caso di vecchia rottamazione non saldata entro il 7 dicembre scorso. Sono questi due aspetti, tra i tanti, toccati dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 1 aprile 2019 che illustra le disposizioni contenute nell’articolo 6 del decreto legge n. 119 del 2018 (si veda ItaliaOggi di ieri). La disposizione prevede, di fatto, la possibilità di chiudere il contenzioso avendo come riferimento il tributo contestato dall’Agenzia delle entrate pagando percentuali differenziate in relazione allo stato della controversia in relazione al grado di giudizio ed alla soccombenza di una delle parti. 


Gli atti definibili. Il documento di prassi ratifica quello che l’amministrazione finanziaria aveva di fatto anticipato. E cioè l’esclusione dalla sanatoria sulle liti pendenti di quelle cartelle esattoriali notificate ai sensi degli articoli 36-bis del dpr n. 600 del 1973 e 54-bis del dpr n. 633 del 1972 aventi ad oggetto il recupero del tributo nel caso di «puro» omesso versamento delle imposte. Tralasciando la disquisizione in merito alla circostanza che dette cartelle siano o meno atti impositivi, va comunque segnalato come la posizione dell’Agenzia delle entrate potrebbe lasciare «scoperte» una serie di posizioni che non possono fruire nemmeno della rottamazione. Infatti: 


– se la cartella è stata impugnata entro il 24 ottobre 2018 ma riguarda un affidamento effettuato entro il 31 dicembre 2017, potrà essere percorsa la strada della rottamazione ovvero, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge n. 145 del 2018, anche del c.d. saldo e stralcio; 


– se la cartella è stata impugnata entro la medesima data ma la somma è stata affidata all’agente della riscossione a partire dal 1 gennaio 2018, nessuna sanatoria sarà possibile. Anche nel caso di Isee ridottissimo non potrà essere attivata la procedura di saldo e stralcio. 


Da questo sarebbe opportuno trarre una conseguenza che conduca alla necessità di ampliare ulteriormente la rottamazione anche per gli affidamenti effettuati a far data dal 1° gennaio 2018. Peraltro, non tutto quello che è compreso negli articoli 36-bis e 54-bis è invece escluso dalla possibilità di definizione delle liti pendenti in quanto, ad esempio, la correzione di errori materiali o di calcolo ovvero quelli afferenti il riporto delle eccedenze concernono fattispecie che, pur generando un carente od omesso versamento di imposta, comportano la possibilità di accedere alle disposizioni di cui all’articolo 6 del dl 119. Il discrimine, secondo l’Agenzia delle entrate, è rappresentato dunque dalla differenza tra mera liquidazione del tributo perché non risulta effettuato il versamento di imposta esposto come debito e la rettifica, preliminare, di alcuni dati. A maggior ragione, in questo contesto, le controversie afferenti le disposizioni di cui all’articolo 36-ter del dpr 600 del 1973 (cioè le cartelle esattoriali precedute, nel loro iter, dalla richiesta di documentazione e dall’avviso bonario) rientrano nell’ambito di applicazione della definizione di legge. Va detto che, comunque, sul tema è nutrita la giurisprudenza anche di legittimità sulla base della quale di fatto tutti gli atti che portano a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva siano impugnabili e, in linea di principio, definibili. Vi è da rilevare come, sulla base della posizione assunta dall’Agenzia delle entrate, questa posizione non sia completamente smentita ma limitata. 


La differenza tra rottamazione e chiusura della lite pendente. Nell’ambito delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 119 del 2018, particolare attenzione deve essere posta al rapporto tra rottamazione dei ruoli e definizione delle liti pendenti. In relazione al primo dei due istituti, va segnalato come l’articolo 3 del decreto sia stato integrato per consentire una nuova riammissione a coloro che non avevano perfezionato, entro il 7 dicembre 2018, i versamenti scaduti in precedenza legati ad un primo diniego della domanda di sanatoria per effetto del mancato pagamento delle rate afferenti la rateazione ordinaria in essere alla data di entrata in vigore della prima norma in tema di rottamazione. La modifica in questione, però, ha riguardato soltanto l’istituto della rottamazione e non coinvolge le liti pendenti. In altri termini, laddove i versamenti della precedente rottamazione delle somme derivanti da un contenzioso non siano stati effettuati entro il 7 dicembre 2018, la domanda di definizione delle liti pendenti non potrà essere presentata. L’unica via di uscita, in questo caso, sarà quella di continuare la rottamazione attraverso la riammissione prevista dal dl n. 119 modificato dal decreto legge sulle semplificazioni. Naturalmente, questa possibilità inciderà in modo diverso a seconda che l’affidamento abbia riguardato le somme dovute dopo il primo ovvero dopo il secondo grado di giudizio. In tale ultima ipotesi, infatti, la rottamazione avrà il medesimo effetto di sostanziale estinzione del giudizio in questione.

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