Redditometro out
di Angelo Carlo Colombo e Vincenzo Cristiano
La prova che deve fornire il contribuente in ipotesi di maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico non è tipizzata. Ne consegue che la prova può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell’elemento valutato.
Questo, in sintesi, il principio espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 9261 depositata ieri.
In particolare, nella fattispecie esaminata, secondo i giudici della Suprema corte, la prova contraria consentita al contribuente si spinge sino a considerare la ricchezza accumulata negli anni precedenti, anche con disinvestimenti e cessioni di fabbricati (anche Cass. 12 febbraio 2014, n. 3111).
In aderenza a precedenti giurisprudenziali in materia (Cass. civ. 16 luglio 2015, n. 14885), la Suprema corte chiarisce che la prova contraria deve dimostrare l’esistenza e l’entità di una pregressa e legittima disponibilità finanziaria, oltre alla durata del possesso della stessa, dal momento che l’articolo 38, comma sesto, del dpr 600 del 1973 prevede che «l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione».
In altri termini, la disposizione normativa richiede qualcosa che va oltre la mera disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte) e, «pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate», esige tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò che sia accaduto o sia potuto accadere (in termini similiari, Cass. civ. 20 gennaio 2017, n. 1510 e Id. 26 novembre 2014, n. 25104). In questo senso, spiegano i giudici della Corte, deve essere letto il riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali redditi e della «durata» del relativo possesso. Ed è proprio la combinazione dei due elementi oggettivi richiamati (di tipo quantitativo e temporale), circa la disponibilità di (eventuali) ulteriori redditi, a consentire la riferibilità in capo al contribuente della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico.
È evidente, spiega la Suprema corte, che il giudice di merito nella trattazione della causa in controversia non solo si è attenuto ai principi di diritto sopra espressi, ma neppure ha fornito una motivazione adeguata «tenendo conto di tutti gli elementi probatori addotti dal contribuente, dal contenuto decisivo».

