La norma nazionale lungo la scia dei principi generali del diritto Ue
L’articolo 10, punto 8, del dpr 633/72, dichiara esenti, con le eccezioni ivi previste, non soltanto le locazioni e gli affitti di beni immobili, ma anche le «relative cessioni, risoluzioni e proroghe». Occorre quindi chiedersi se, in presenza di una norma di legge così confezionata, vi sia spazio per il ricorso a un’interpretazione euro-conforme (in linea generale non soltanto ammessa, ma doverosa), oppure se debba prevalere il principio della certezza del diritto.
La Corte di giustizia ha più volte statuito che nell’applicare il diritto nazionale, in particolare le disposizioni di una normativa adottata per attuare le prescrizioni di una direttiva, il giudice nazionale deve interpretare tale diritto per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva, al fine di conseguire il risultato perseguito dal legislatore dell’Ue in modo da conformarsi agli obblighi del Trattato. L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale è infatti inerente al sistema del Trattato, in quanto permette al giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle sue competenze, la piena efficacia delle norme comunitarie quando risolve la controversia a esso sottoposta. Tuttavia, ha puntualizzato la Corte, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività, e non può servire da fondamento a un’interpretazione contra legem del diritto nazionale. Il principio di interpretazione conforme richiede nondimeno che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti della loro competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena effettività della direttiva e pervenire a una soluzione conforme alla finalità perseguita da quest’ultima (sentenza 15 aprile 2008, C-268/06).
A tale proposito, è appena il caso di ricordare come all’apice dei criteri da seguire nell’interpretazione delle leggi del nostro ordinamento giuridico vi sia quello letterale.
Più di recente, la stessa Corte ha avuto occasione di occuparsi di una questione molto simile a quella oggetto della risposta dell’Agenzia. I procedimenti C-605/15 e C-326/15, infatti, vertevano sulla portata dell’esenzione prevista dall’art. 132, lettera f), della direttiva Iva per le prestazioni rese da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tali attività, quando si limitano a esigere l’esatto rimborso dei costi. Al riguardo, nella sentenza, resa il 21 settembre 2017, la Corte ha dichiarato che tale disposizione è applicabile solamente nell’ambito delle operazioni esenti ai sensi dell’art. 132 e non anche a quelle esenti in base alle altre disposizioni, quale l’art. 135. La disposizione, pertanto, contrariamente a quanto disposto dalle normative di alcuni stati membri, non è applicabile ai servizi infragruppo nei settori assicurativi e bancari. Incidentalmente si rileva che la sentenza imporrebbe all’Italia di circoscrivere in senso conseguente la portata del secondo comma dell’art. 10 del dpr n. 633/72, ma nessuna iniziativa, né legislativa né amministrativa, risulta essere stata ancora assunta.
Quanto agli effetti della propria interpretazione, nella sentenza la Corte ha osservato anzitutto che le autorità nazionali non possono riaprire periodi d’imposta definitivamente conclusi, basandosi sull’art. 132, paragrafo 1, lettera f), come interpretato dalla sentenza stessa. Per quanto riguarda i periodi d’imposta ancora aperti, la Corte ha ricordato che, «secondo una giurisprudenza costante, una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un privato e non può, quindi, essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti». Pertanto, le autorità nazionali non possono invocare l’art. 132, paragrafo 1, lettera f), quale interpretato dalla sentenza, per negare l’esenzione alle associazioni operanti in settori diversi da quelli ai quali la norma è indirizzata (nella specie, si trattava di soggetti operanti nei settori del credito e delle assicurazioni). Inoltre, prosegue la Corte, «l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del suo diritto interno trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività, e non può servire da fondamento a un’interpretazione contra legem del diritto nazionale. Pertanto, l’interpretazione che il giudice nazionale deve dare alle norme pertinenti del diritto nazionale che attuano l’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112 deve rispettare i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare il principio della certezza del diritto».

