Alloggi sociali senza agevolazioni Imu
Emerge quale motivo di esclusione dalle agevolazioni Imu, previste per alloggi sociali, il fatto che il rischio della mancata percezione dei canoni degli affitti sugli stessi, particolarmente ridimensionati rispetto al mercato a fronte delle condizioni economiche di coloro che ne usufruiscono, sia assunto interamente dall’ente locale e non dall’operatore privato che quegli alloggi gestisce. È la particolare distinzione operata nel caso di specie dalla Ctr del Lazio con la sentenza n. 8612/2018 emessa dalla sezione 7. Si rivolgeva in appello alla Ctr una società immobiliare risultata soccombente dinanzi ai giudici di primo grado della provinciale di Roma, i quali avevano confermato la legittimità di un avviso di accertamento Imu, emesso dal comune della capitale e relativo a un complesso immobiliare sito in Ostia, per la cui imposta veniva disconosciuta l’applicazione di agevolazioni. Tale disconoscimento operato dall’ente comunale e condiviso da entrambe le Commissioni tributarie di primo e secondo grado derivava dal fatto che agli alloggi sociali di quel plesso immobiliare non poteva riconoscersi alcuna esenzione dall’imposta municipale poiché l’assunzione del rischio del possibile mancato incameramento dei canoni di locazione degli stessi era totalmente a carico del comune e non della società ricorrente. Veniva perciò disattesa, anche dalla Ctr, che rigettava l’appello, l’invocata erroneità e illegittimità della sentenza di primo grado sul punto in cui non aveva ritenuto applicabile l’esenzione in parola. I giudici, infatti, nel caso trattato, escludevano la socialità degli alloggi, così come delineata dagli artt. 1 e 2 del dm 22 aprile 2008, poiché il sacrificio economico derivante sia dalla esiguità dei canoni di locazione (rapportati alle capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell’alloggio) e sia dal possibile rischio del loro mancato pagamento, non era ricollegabile alla società immobiliare stessa che gestiva il recupero degli immobili di quel complesso, bensì al comune. Era proprio tale assunzione del rischio, sosteneva la Ctr, non attribuito all’operatore privato che gestiva il plesso in oggetto, che giustamente permetteva all’ufficio di pretendere l’imposta in maniera ordinaria e senza esenzione, spettando quest’ultima solo a quell’imprenditore privato che si faccia carico dei bassi canoni di locazione e dell’eventuale incertezza dei loro pagamenti.
Benito Fuoco
La E. Imm. a rl propone appello avverso la sentenza (…), con la quale la Ctp di Roma ha respinto il suo ricorso contro l’avviso di accertamento con cui il Comune di Roma ha chiesto il pagamento dell’Imu per l’anno 2012 relativamente al complesso immobiliare sito in Ostia in via delle Azzorre e piazza Ener Bettica. La Commissione ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto che nella fattispecie non si applicano le agevolazioni fiscali relative ai cosiddetti alloggi sociali in quanto è il Comune di Roma che si è interamente assunto il rischio del possibile mancato introito degli affitti. Con l’appello la società immobiliare si oppone alla decisione lamentandone l’erroneità e l’illegittimità sia per ciò che concerne la preliminare dichiarazione di infondatezza dell’eccezione di difetto di motivazione sia riguardo al merito lamentando la non applicazione dell’esenzione alla fattispecie. (…)
L’appello è infondato. Il Collegio non ha ragioni per discostarsi dalla decisione di primo grado di cui condivide le motivazioni. Preliminarmente la commissione non può che confermare l’indirizzo della Cassazione in merito alla motivazione dell’avviso di accertamento, ciò a dire che l’obbligo di motivazione è soddisfatto ogni volta che risulti che l’ufficio abbia comunque posto il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali al fine di contestarne la fondatezza (Cass. 21564/2013). Cosa che nella specie è avvenuta. Nel merito il collegio conferma la decisione del giudice di prime cure che ha escluso la socialità degli alloggi in questione perché nella specie il sacrificio economico (in relazione ai canoni di locazione bassi) e l’eventuale rischio collegato al mancato pagamento dei canoni sono interamente a carico del comune di Roma e non sull’operatore privato che ha realizzato o recuperato gli alloggi, come invece emerge dal disposto degli articoli 1 e 2 del dm 22 aprile 2008. Al riguardo, il Collegio condivide le considerazioni dell’Ufficio circa il fatto che sono proprio i rischi che l’imprenditore privato sopporta, a causa della contrazione dei contratti di locazione con canoni di locazione parametrati alle differenti capacità economiche degli aventi diritto, che giustificano il trattamento fiscale agevolato.
Ora, poiché nella fattispecie tali rischi non sono a carico della società contribuente, bensì dell’ente locale, risulta legittimo escludere la società medesima dalle agevolazioni fiscali di cui è causa. Va confermato infine quanto disposto dall’accertamento in ordine all’applicabilità delle sanzioni perché il Collegio, nella specie, non intravede quelle condizioni di oggettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni a cui la pretesa tributaria si riferisce. (…)


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