L’obbligo
Il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche (comprese quelle verso le pubbliche amministrazioni) che siano state emesse in ciascun trimestre solare viene effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo alla fine del trimestre.
L’agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto ministeriale 17 giugno 2014
modalità di versamento
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio che è presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’agenzia delle Entrate
codici tributo
Si utilizzano i codici tributo istituiti dalla risoluzione 42/E/19:
– 2521 per il primo trimestre;
– 2522 per il secondo trimestre;
– 2523 per il terzo trimestre;
– 2524 per il quarto trimestre;
– 2525 in caso di sanzioni per omesso o ritardato pagamento;
– 2526 per il pagamento di eventuali interessi per ritardato pagamento.
Tali codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”
le scadenze
Per il primo trimestre la scadenza è fissata al 20 aprile (ma per quest’anno il termine è il 23 aprile). Per il secondo trimestre è il 20 luglio. Per il terzo trimestre il 20 ottobre. Per il quarto il 20 gennaio

