I PUNTI CHIAVE
1. Il problema

Dal momento dell’attivazione della nuova comunicazione all’Enea, relativa ai lavori edili generici, era nato il dubbio sulla possibile sanzione della revoca dello sconto fiscale, in caso di trasmissione mancata o in ritardo

2. La soluzione

Ora l’agenzia delle Entrate, anche sulla base di un parere del ministero dello Sviluppo economico, si è espressa in maniera favorevole ai contribuenti. Leggi e regolamenti che regolano la comunicazione non prevedono la revoca del bonus. Il mancato adempimento, quindi, non è sanzionato
Credito fiscale, cessione ai subappaltatori
Anche la detrazione dell’80% per lavori condominiali può passare di mano due volte
Il credito ecobonus + sismabonus condominiale può essere ceduto, in seconda battuta, anche ai soci dell’impresa subappaltatrice che prestano la loro opera direttamente nei lavori. Questo, in sintesi, il chiarimento dato dall’agenzia delle Entrate nella risposta n. 109 a un interpello presentato alla Divisione contribuenti – Direzione centrale da una società che aveva rilevato un credito fiscale derivante dal bonus speciale eco+sismabonus fissato dalla legge di Bilancio 2018. Questa voleva cedere il credito, nel limite di un solo ulteriore passaggio successivo al primo, come previsto dai documenti di prassi dell’Agenzia, direttamente ai soci lavoratori artigiani della impresa edile sub-appaltatrice. L’impresa subappaltatrice non ha infatti dipendenti ma soci, soggetti diversi dalla società ma che comunque rivestono una posizione previdenziale di lavoratori autonomi e pertanto, secondo la società che ha posto il quesito, potrebbero essere destinatari della cessione del credito come «soggetti collegati».

L’Agenzia, nel riconoscere questa possibilità, ha ricordato che l’articoo 14, comma 2 quater del Dl 63/2013 prevede la detrazione dell’80% per gli interventi sui condomìni “combinati” tra eco e sismabonus, a determinate condizioni. Le circolari 11/E e 17/E del 2018 (anche se si riferiscono alle cessioni di cui ai commi 2 ter e 2 sexies dell’articolo 14) prevedono che la cessione, oltre a quella originaria, possa essere una sola e possa essere fatta al subappaltatore e anche a favore di soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società o enti). Ora, dicono le Entrate «si ritiene che detto collegamento possa sussistere anche per i soci lavoratori di un’impresa subappaltatrice dei lavori» e che le medesime conclusioni siano applicabili anche alla cessione della detrazione eco+sismabonus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mostra i commenti sul post