Credito cedibile al fornitore
Per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari nel 2018 e 2019, i soggetti beneficiari degli sgravi fiscali possono optare per la cessione del credito d’imposta ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, con la possibilità per questi di portarlo in compensazione. Per le spese del 2018, il credito d’imposta è compensabile tramite F24 a decorrere dal prossimo 5 agosto. A definire le regole è il provvedimento 18 aprile 2019 delle Entrate che disciplina anche la cessione del credito relativo alla detrazione per spese sostenute dal 2018 al 2021 per interventi su parti comuni di edifici e per interventi, sempre condominiali, finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3.
Contribuenti interessati. Coloro che sono possessori di redditi esclusi dall’Irpef o si trovano in no tax area, possono cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuati gli interventi o ad altri soggetti privati (persone fisiche anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione; tutti gli altri soggetti possono cedere il credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione. La cessione non può avvenire nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Se negli interventi agevolabili, si legge su FiscoOggi, la rivista telematica delle Entrate, sono coinvolti più fornitori, il credito cedibile a ciascuno di essi è pari alla detrazione calcolata sulle spese sostenute nei suoi confronti.
In caso di cessione del credito al fornitore che ha eseguito i lavori, la fattura deve comprendere anche l’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Comunicazione. La cessione deve essere comunicata all’amministrazione finanziaria o utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia o tramite gli uffici territoriali della stessa Agenzia, utilizzando il modulo allegato al provvedimento, che può anche essere inviato tramite Pec, sottoscritto con firma digitale o autografa. La comunicazione deve avvenire entro il 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa (per le spese del 2018 andrà effettuata dal 7 maggio al 12 luglio 2019). Il cessionario che, a sua volta, intende cedere il credito dovrà darne comunicazione all’Agenzia tramite apposite funzionalità telematiche a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso (per le spese sostenute nel 2018 andrà fatto come detto a partire dal 5 agosto 2019). Il credito d’imposta, se non oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione tramite F24 (non si applicano i limiti previsti dall’articolo 34 della legge 388/2000).
Controlli. Disposte regole differenziate a seconda dei casi. Se viene accertata la mancanza (anche parziale) dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al cedente, il recupero dell’importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni. In caso di indebita fruizione (anche parziale) del credito da parte del cessionario, il recupero avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni. Il provvedimento 28 agosto 2017 delle Entrate, con il quale è stata disciplinata la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, si applica anche alla cessione del credito per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni, diversi da quelli di cui al comma 2-quater dell’articolo 14 del dl 63/2013; effettuati su parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici. Relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico nonché per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni, il credito è utilizzabile dal cessionario dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa, a condizione che il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta; il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo (in caso di cessione al fornitore).
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