Garante privacy: l’algoritmo dovrà essere contestabile
Antonello Soro, presidente dell’Authority garante privacy
Antonello Soro, presidente dell’Authority garante privacy

Antonio Ciccia 
Messina

L’algoritmo anti-evasori affina le sue armi e prosegue il suo cammino con il via libera, condizionato, del Garante della privacy.


Il provvedimento del Garante n. 58 del 14 marzo 2019, sulla scia dell’analogo precedente n. 321 del 20 luglio 2017, dà il semaforo verde alla continuazione di un’attività che sfrutta la gran mole di dati immagazzinati dall’anagrafe tributaria, compresi quelli bancari, anche con incrocio di informazioni provenienti dall’estero.


L’analisi informatica si propone di individuare le incongruenze tra le somme a disposizione del contribuente, quelle rilevate dalle informazioni contenute nell’archivio dei rapporti finanziari, e i redditi e le spese desumibili dalle informazioni contenute nell’anagrafe tributaria.


La logica è incentrata sulla creazione di profili di rischio e sul confronto dei dati con i profili, così da individuare i potenziali contravventori.


Il problema, su questo come su tutti i fronti aperti dai Big Data, è quello delle garanzie.


E sulle garanzie si appuntano i rilievi del Garante, che mettono in evidenza che l’algoritmo non può essere lasciato solo. 


Innanzitutto la lotta all’evasione fiscale non è un processo decisionale interamente automatizzato (cioè delegato in toto alle macchine), ma è necessario l’intervento umano: prescrive, infatti, il Garante che operatori umani, qualificati e appositamente istruiti valutino la coerenza complessiva della posizione di ciascun contribuente selezionato, prima di convocare il contribuente.


Il secondo blocco di garanzie è il diritto di contestazione delle risultanze del procedimento automatizzato (il robot può essere contraddetto). Anche qui il Garante è chiaro: il contribuente deve essere convocato in contraddittorio e deve essere adeguatamente informato sui diritti che gli spettano. Ci sono, poi, precauzioni che non possono essere liquidate come solo «tecniche», perché ormai dietro una apparente questione tecnico-informatica c’è sempre un aspetto che riguarda i diritti delle persone.


Ci riferiamo alla necessità che il fisco si cauteli contro accessi non autorizzati ai dati utilizzati, specialmente ai dati bancari e finanziari; che usi dati di qualità significativa e che si avvalga di elaboratori in grado di effettuare operazioni logiche efficaci (senza troppi errori o falsi positivi o negativi). Anche l’algoritmo può sbagliarsi e disegnare, come dice il garante, errate rappresentazioni della capacità contributiva.


Con altro provvedimento (n. 84 del 4 aprile 2019) il Garante ha dato via libera trattamenti di dati nei procedimenti di regolarizzazione della posizione di chi ha capitali all’estero o ha percepito redditi all’estero.


Anche in questo caso si tratta di scambio di dati, anche con autorità estere, e di incrocio di base dati di grandi dimensioni: trasparenza nei confronti dei contribuenti e selezione dei dati da incrociare con la Gdf sono alcuni dei capisaldi.


Il Garante ha assicurato che seguirà da vicino l’operato dell’Agenzia delle entrate e sottoporrà a ulteriore analisi eventuali modifiche del modello predittivo utilizzato dal Fisco.


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