Al test dei codici anche le agevolazioni «iper»
Per gli investimenti relativi al 2017 e al 2018 la percentuale è il 150%
Anche per l’iperammortamento occorre fare attenzione all’utilizzo dei codici che contrassegnano la variazione diminutiva, poiché essi variano in relazione al momento in cui è stato eseguito l’investimento. Peraltro nell’iperammortamento relativo a investimenti 2017 e 2018 la percentuale di agevolazione è sempre quella del 150%, per cui la distinzione dei codici, comunque necessaria, assume significato minore rispetto al caso del superammortamento, fatta eccezione per i beni industria 4.0 consegnati nei primi mesi del 2019.
Investimenti eseguiti nel 2017 o nel 2018 in base a prenotazione. Per questi investimenti eseguiti in forza della norma originaria (legge 232/16) il codice da indicare è 55, così come il medesimo codice va indicato per gli investimenti relativi a beni consegnati entro il 30 settembre 2018 con “prenotazione” nel 2017, mentre va indicato il codice 56 per i beni immateriali acquistati nello stesso periodo del bene industria 4.0 il cui acquisto (anche per consegne entro il 30 giugno 2018 con prenotazione al 2017) dà origine ad una variazione diminutiva del 40 per cento.
Investimenti eseguiti nel 2018 o nel 2019 con prenotazione. Per questi beni il codice da indicare è il 58 anche per quelli consegnati entro il 31 dicembre 2019 ma con prenotazione entro il 2018 ( stessa sorte per i beni immateriali da segnalare con codice 59).
Argomento interessante è rappresentato dal trattamento dei beni industria 4.0 consegnati nel 2019. Per tali beni la scorsa legge di Bilancio (legge 145/18) ha modificato la percentuale di agevolazione portandola al 170% ma solo fino al tetto di valore di acquisto di 2,5 milioni di euro.
È chiaro, a questo punto, che per un bene consegnato nel 2019 e che rientra nel tetto sopracitato, converrebbe dimostrare che l’acquisto è avvenuto a tutti gli effetti nel 2019, e non quale bene prenotato nel 2018 con consegna nel 2019 (agevolazione minore al 150 per cento). A tutt’oggi non sempre è il caso di poter dire che il contribuente che abbia “prenotato” il bene nel 2018 possa rinunciare a tale prenotazione e considerare l’investimento eseguito nel 2019. Tale conclusione potrà essere avvalorata solo se non sono presenti le due condizioni (o almeno non è presente una di esse) necessarie per la prenotazione , cioè l’ordine accettato dal fornitore e l’acconto pagato nella misura minima del 20% del costo del bene.
Qualora il bene sia a tutti gli effetti da considerare quale acquisto del 2019, per il calcolo della agevolazione ( a scaglioni) occorre considerare i soli investimenti eseguiti nel 2019 e non anche quelli precedenti , comprendendo in questa ultima categoria anche gli investimenti effettivamente consegnati nel 2019 ma prenotati entro il 2018: per tali beni la recente circolare 8/E/2019, paragrafo 2.3. prevede l’agevolazione sempre al 150% e l’esclusione dal computo dei beni che rientrano nel computo degli scaglioni di valore.
Infine va ricordato che per i beni iperammortizzabili ceduti (e acquistati dal 14 luglio 2018 in poi), è necessario generare una variazione in aumento pari al totale delle variazioni diminutive beneficiate in precedenza, chiunque sia il cessionario ( italiano o estero), tranne l’ipotesi di bene ceduto insieme al ramo di azienda di cui esso fa parte.
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