Il cartellone di un condomino in facciata è «turbativa del possesso»
di Anna Nicola
La decisione del Tribunale di Brescia del 22 marzo 2019 affronta un caso particolare, dove un condomino aveva affisso infisso alla facciata condominiale un cartellone di metri 4 × 1 rappresentante una pubblicità.
Questo comportamento è stato ritenuto lesivo dell’art. 1102 c.c. nonchè turbativa del compossesso della facciata condominiale da parte degli altri abitanti dell’edificio
Si ricorda il principio secondo cui <
L’avvenuta rimozione dell’insegna non esime quindi l’autorità giudiziaria dall’analizzare nel merito la pretesa del condominio
Per giurisprudenza costante, la molestia o turbativa possessoria ex art. 1170 c.c. è un’aggressione all’altrui possesso che si rivolge contro l’attività di godimento del possessore, disturbandone l’esercizio (Cass. civ. n. 30 settembre 2016, n. 19586). Costituisce parimenti approdo della giurisprudenza di legittimità quello per il quale il decoro architettonico del fabbricato condominiale costituisce un “bene comune” (Cass. civ. 4 aprile 2008, n. 8830) e, coerentemente, <
Nel caso di specie l’autorità giudiziaria rileva quindi che la lesione del decoro architettonico dell’edificio condominiale da parte di un compossessore costituisca turbativa del possesso a danno degli altri compossessori, configurandosi quale lesione o riduzione o delle utilità inerenti al godimento del bene comune, anche se di ordine estetico (Cass. civ. 19 gennaio 2005, n. 1076).
Sotto il profilo dell’uso del bene comune osserva che <

