A fini fiscali è decisivo l’accatastamento
Le imposte locali sui fabbricati sono dovute dal momento in cui vengono accatastati. È decisivo l’accatastamento dei fabbricati ai fini fiscali. Sono soggetti al pagamento di Ici, Imu e Tasi dal momento in cui risultano iscritti in catasto, nonostante la legge fissi come criteri alternativi per l’assoggettamento a imposizione o l’ultimazione dei lavori o l’utilizzazione dei fabbricati. Questi ultimi criteri, secondo la Cassazione (sentenza 26054/2016), assumono rilievo solo nel caso in cui il fabbricato di nuova costruzione non sia ancora iscritto in catasto. Per i giudici di legittimità, ai fini dell’assoggettabilità a imposta di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo previsto dalla normativa Ici, che si applica anche a Imu e Tasi, «della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all’imposta».
Va ricordato che per i fabbricati iscritti in catasto il valore dell’immobile si ottiene facendo riferimento all’ammontare delle rendite vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Tuttavia, la rendita è solo il parametro per la determinazione della base imponibile. Quindi, è opinabile l’interpretazione della Suprema corte che identifica nell’iscrizione in catasto il presupposto impositivo. L’articolo 2 del decreto legislativo 504/1992, infatti, fissa letteralmente il presupposto per il pagamento delle imposte locali nella ultimazione dei lavori del fabbricato o nel suo utilizzo, qualora preceda l’ultimazione. E non è affatto previsto che questi criteri valgano solo per gli immobili di nuova costruzione.

