Locazioni, sanzioni calcolate su ogni anno
In presenza di ravvedimento operoso con contestuale versamento della sanzione dovuta per la prima annualità, la tardiva registrazione del contratto di locazione sconta la sanzione calcolata sull’imposta dovuta per singolo anno e non su quella relativa alla durata totale pluriennale del contratto, laddove quest’ultimo è soggetto a registrazione per ciascuna delle annualità successive alla prima. È il principio reso dalla Ctp di Milano con la sentenza n. 1610/07/2019. Oggetto del ricorso dinanzi ai giudici provinciali milanesi era un atto di contestazione con cui l’Agenzia delle entrate aveva provveduto a sanzionare il contribuente, con riguardo all’imposta di registro, per tardiva registrazione di un contratto di locazione. La sanzione amministrativa dipendeva dalla tardiva registrazione del contratto, per come regolata dall’art. 17 del dpr 131/1986, che prevede il termine entro il quale l’atto va registrato e l’imposta di registro liquidata e versata. L’importo della stessa, in particolare, veniva parametrato dall’ufficio alla durata complessiva del contratto di locazione, in applicazione dell’art. 43, comma 1, lettera h) del dpr 131/1986. La ricorrente contestava tale operato affermando di aver proceduto, nonostante il ritardo, a regolarizzare la propria posizione mediante ravvedimento operoso e contestuale versamento delle imposte, sanzioni e interessi dovuti proporzionalmente alla prima annualità del contratto di locazione. Diversamente, riteneva invece l’Agenzia, il corretto ammontare della sanzione dovuta era quello che derivava dal valore della locazione considerato per l’intera durata del contratto. La Commissione accoglieva la tesi della contribuente, poiché non si verteva nel caso di specie in una ipotesi applicativa dell’art. 43, comma 1, lettera h) del dpr 131/86, che prevede testualmente che «per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro è costituita dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto» poiché il contratto attenzionato nella fattispecie era un contratto di locazione, soggetto a registrazione per ciascuna annualità successiva alla prima, pertanto non potevano pretendersi sanzione e interessi nei confronti di annualità per le quali la verifica della tempestività della registrazione ancora non poteva essere affatto eseguita, costituendo, quelle, delle annualità ancora a scadere sulle quali alcun ritardo poteva ancora essere contestato.
Benito Fuoco
Con ricorso notificato in data 29 maggio 2018 la P. F. S. proponeva opposizione avverso l’avviso di contestazione n. (…) per tardiva registrazione di un contratto di locazione, contestando la mancata motivazione dell’atto e l’applicazione della sanzione sulla intera durata del contratto e non solo per la prima annualità, per la quale aveva versato la sanzione in sede di ravvedimento.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle entrate e ha premesso che questa Ctp ha già respinto analoghi ricorsi depositati dalla ricorrente, ritenendo corretto il suo calcolo della base imponibile, in base all’art. 43, comma 1, lett. h, dpr n. 131/1986.(…)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita pertanto integrale accoglimento. Infatti, la norma richiamata dall’Ufficio per pretendere la sanzione e gli interessi per le annualità del contratto di locazione oggetto del giudizio successive alla prima, ossia l’art. 43, comma 1, lett. h, dpr n. 131/1986, che prevede che «per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro è costituita (ndr) dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto» non può trovare applicazione per contratti, come quello di locazione, che sono soggetti a registrazione per ciascuna delle annualità successive alla prima. Opinare diversamente significherebbe applicare la sanzione per la ritardata registrazione ad annualità ancora a scadere e per le quali, ovviamente, non si è verificato ancora alcun ritardo.
Alla soccombenza dell’Ufficio consegue la sua condanna al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M. la Commissione accoglie il ricorso e condanna l’Ufficio al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 800,00 (ottocento) oltre anticipazioni e accessori come per legge.

