Assegno scoperto, paga il condominio se è provata la rappresentanza di chi ha firmato
di Paolo Accoti
Assegno bancario “scoperto” per mancanza di fondi sul conto corrente condominiale, quali conseguenze?
L’assegno è quel titolo di credito con il quale il soggetto beneficiario consegue il diritto a riscuotere la somma nello stesso indicata, con la semplice presentazione del titolo presso l’istituto di credito indicato nello stesso che sarà, pertanto, tenuto al relativo pagamento reperendo i fondi dalle giacenze presenti sul conto corrente dell’emittente dell’assegno.
In caso di mancanza di fondi l’assegno rimarrà impagato è tale evenienza dovrà essere contestata con atto autentico (Artt. 51 e ss. R.D. 1669/1933) che, tecnicamente, prende il nome di protesto.
Alla levata del protesto, inoltre, l’emittente sarà inserito, previa segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), nel registro dalla stessa tenuto nonché nel registro dei protesti della Camera di Commercio territorialmente competente.
Qualora ci si trovi al cospetto di un conto corrente condominiale, in caso di assegno non pagato per mancanza di fondi, chi subirà il protesto, l’amministratore o il condominio?
Lo spunto per parlare di tale argomento ci viene fornito dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione, I Sez. civile, n. 11555, depositata in data 2 Maggio 2019.
La Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame interposto da un amministratore di condominio avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata rigettava la domanda proposta dallo stesso nei confronti della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Roma e contro Poste Italiane S.p.A., con cui chiedeva la cancellazione del proprio nome dal registro dei protesti, con la conseguente richiesta di risarcimento del danno.
Sia in primo che in secondo grado veniva rilevata la legittimità del protesto levato per insussistenza di fondi sul conto corrente condominiale sul quale l’assegno era stato tratto e, pur non potendosi escludere a priori il diritto al risarcimento del danno in favore dell’amministratore che sottoscrisse l’assegno per conto del condominio, nel caso concreto tale danno non era stato dimostrato, pertanto, la domanda era stata rigettata.
Anche la Suprema Corte, investita della questione, riteneva la domanda risarcitoria infondata in mancanza di prova concreta del danno subito, che non poteva neppure ritenersi <
A prescindere da ciò, per rispondere al quesito sopra posto, vale a dire contro quale soggetto deve essere levato il protesto, se l’amministratore o il condominio, tutto ruota attorno alla firma di emittenza presente sull’assegno e all’eventuale indicazione della qualità dell’emittente.
Tanto è vero che è stato ritenuto come <> (Cass. n. 25371/2013).
In altri termini, il protesto dovrà essere elevato nei confronti di chi abbia emesso il titolo sulla scorta di quanto emerge dalla firma di emittenza (l’amministratore), se invece dal titolo non emergono elementi precisi attestanti l’esistenza di un rapporto di rappresentanza il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato (condominio).
Ecco che allora se sull’assegno tratto dal conto corrente condominiale risulta oltre alla firma dell’amministratore anche, ad esempio, il timbro del condominio rappresentato, in caso di mancanza di provvista il protesto verrà elevato nei confronti del condominio se, al contrario, non vi siano elementi tali da far ritenere sussistente il mandato con rappresentanza, il protesto lo subirà l’amministratore.

