Agevolazioni salve causa casa occupata
Debora Alberici
Il contribuente ha diritto a conservare le agevolazioni sulla prima casa quando non prende la residenza entro i termini perché chi occupa abusivamente l’abitazione, in questo caso l’inquilino sfrattato, glielo impedisce. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 12404 del 9 maggio 2019, ha accolto il ricorso del neo proprietario. La sesta sezione – T ha motivato il verdetto pro contribuente spiegando che per la fruizione dei benefici c.d. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, il compratore è tenuto a trasferirvi la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto; e detto trasferimento di residenza è un elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato e costituisce per il contribuente un preciso obbligo, che egli assume nei confronti del fisco. Tuttavia, aggiunge la Corte, occorre pur sempre tener conto di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla loro inevitabilità, imprevedibilità e non imputabilità alla parte obbligata. Pertanto, il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato non comporta la decadenza dell’agevolazione, qualora detto evento sia dovuto a cause di forza maggiore, sopravvenute rispetto alla stipula dell’acquisto, non prevedibili e tali da sovrastare la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro i termini di legge. Ora gli atti torneranno a Milano per la decisione definitiva.

