Forfetari con perimetro ampio

di Vincenzo Morena


Forfetari, perimetro ampio. Via libera al regime forfetario per il professionista che collabora con una società e che ha emesso parcelle nei confronti della stessa per una quota di circa il 36% del proprio fatturato. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 137, pubblicata ieri. L’istante è un ragioniere commercialista, membro del consiglio di amministrazione di una società e che ha emesso fatture verso la stessa tanto nel periodo di imposta 2017 (per il 36% del proprio fatturato), quanto nel periodo di imposta 2018 (per una quota del 28%). Il contribuente domanda se, stante la causa ostativa di cui alla nuova lettera d) del co. 57 dell’art. 1 della l. 190/14 («non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni»), possa ritenersi escluso dal regime di favor destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni e se, qualora nel suo caso si configurasse un controllo indiretto della società, possa eliminare tale causa ostativa. Nella sua risposta l’Amministrazione finanziaria, dopo aver effettuato una ricognizione della normativa in esame ed aver analizzato l’art.1 della l.190/14, ritiene che il professionista interpellante possa usufruire, nell’annualità 2019, del regime forfetario. «Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza», precisa il Fisco, «il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e, ove ne sia accertata l’esistenza, comporterà la decadenza dal regime nel 2020». «Ove le attività esercitate dalla persona fisica e dalla società indirettamente controllata dovessero ricondursi a due sezioni ATECO differenti», conclude, «non risulterebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d); circostanza che non comporterebbe la decadenza dell’istante dal regime forfetario nel periodo di imposta 2020».


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