Si paga il 5% solo per doppia soccombenza integrale
L’agenzia ha pubblicato una serie di risposte sulle liti pendenti
La cartella relativa ad un omesso versamento per il quale il contribuente abbia eccepito la decadenza dei termini per la notifica dell’atto non è definibile. La domanda di definizione va depositata alla commissione tributaria dove è pendente la controversia al 10 giugno 2019.
Sono queste alcune delle risposte più interessanti fornite dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 10 emanata ieri.
Nel caso in cui una cartella di pagamento relativa ad un omesso versamento di imposta sia stata impugnata eccependo anche l’intervenuta decadenza dei termini, è esclusa la definizione. Tali atti, spiega la circolare, assolvono anche una funzione di natura impositiva quando sono emessi a seguito della rettifica dei dati indicati in dichiarazione e quindi attengono a tributi dovuti in misura superiore rispetto a quella dichiarata e liquidata dal contribuente oppure quando essi, non essendo stati preceduti da atti impositivi presupposti, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria e nel ricorso sia stata eccepita l’invalidità della notifica del relativo atto impositivo.
Pertanto, la definizione in via agevolata della controversia avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa a seguito dell’omesso versamento va esclusa anche quando il contribuente ha eccepito la decadenza dei termini per la notifica.
In merito ai ricorsi pendenti in Cassazione, all’Agenzia è stato chiesto se sia possibile definire con il pagamento del solo 5% la controversia in cui il contribuente sia stato vittorioso in primo e in secondo grado limitatamente ad uno specifico rilievo contenuto nell’atto impositivo e, al 19 dicembre 2018, la lite sia pendente in Cassazione solo per tale rilievo. Secondo l’Agenzia il 5% trova applicazione con esclusivo riferimento alle controversie in cui vi sia stata una soccombenza integrale dell’ente impositore. La soccombenza dell’Agenzia è? determinata dal raffronto tra quanto chiesto dal contribuente e quanto deciso dall’organo giurisdizionale adito e si considera “integrale” quando la domanda del contribuente sia stata accolta in toto.
La circolare ha così concluso che nelle ipotesi di accoglimento parziale non è possibile la definizione al 5% e occorrerà calcolare le diverse percentuali in relazione alle rispettive soccombenze.
Nel caso in cui invece la Cassazione abbia definitivamente dichiarato la debenza dell’imposta e rinviato alla commissione regionale per la rideterminazione delle sanzioni, per la parte non contenuta nel rinvio si è formato il giudicato. Ne consegue che la lite risulta pendente solo sulle sanzioni, che, essendo collegate al tributo, possono essere definite senza alcun pagamento.
È stato poi chiarito che la sanzione per l’omessa regolarizzazione delle fatture non è collegata al tributo e pertanto la definizione si effettua con il pagamento del 15% in caso di soccombenza dell’ufficio nell’ultima pronuncia, ovvero del 40% negli altri casi.
Secondo la circolare, gli importi versati in pendenza di giudizio e non ancora rimborsati possono essere scomputati dal dovuto per la definizione. Tuttavia, poiché la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme versate in eccesso, in simili ipotesi il contribuente non ha diritto alla restituzione dei maggiori versamenti.
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