La «nuova Imu» inciampa sul leasing
Da sistemare anche le regole sulle case in comodato e sulle società agricole
La proposta di unificazione di Imu e Tasi (Sole 24 Ore del 16 maggio) desta più di una perplessità. A partire dal nome di «nuova Imu», che richiama un’auto più che un’imposta. Forse si potrebbe pensare a un’«Ili», imposta locale immobiliare. Ma sono sul merito i problemi principali.

Visto che si tratta di un nuovo prelievo sarebbe opportuno evitare rinvii su rinvii ad altre norme, e scrivere un articolato autonomo.

Nel merito la nuova imposta, oltre a unificare i due prelievi ancorati alla stessa base imponibile, dovrebbe anche rappresentare l’occasione per risolvere tutti i problemi applicativi della “vecchia Imu” che si reggono finora sull’interpretazione riparatoria data dal dipartimento Finanze, anche se spesso ignorata dalla Cassazione.

Così, tra le tante cose da sistemare, ci sarebbe una più puntuale definizione dell’abitazione principale con riferimento alle seconde case turistiche in caso di spacchettamento della famiglia, oggi legittimate da una circolare ministeriale disattesa costantemente dalla giurisprudenza di merito.

Sarebbe necessario chiarire, visto che si ripropone la stessa disciplina oggi vigente per l’Imu, se gli alloggi Iacp siano qualificabili come alloggi sociali, perché se lo sono non ha senso continuare a prevedere l’aliquota ordinaria e la detrazione di 200 euro.

Poco condivisibile l’estensione delle agevolazioni alle società agricole, perché si continua a chiedere l’iscrizione alla previdenza agricola e le società non sono iscritte, ma qui si tratta di avvalorare una tesi ministeriale che non sembra trovare conforto nella giurisprudenza di legittimità.

Ancor meno condivisibile è l’applicazione alla nuova Imu della disposizione Tasi per cui la società di leasing, in caso di risoluzione del contratto, torna ad essere soggetto passivo solo con la riconsegna dell’immobile. È evidente che il legislatore deve spiegare come qualificare il credito comunale in caso di fallimento, posto che l’immobile viene riconsegnato dal curatore anche a distanza di molto tempo. La “nuova Imu” maturata dalla data del fallimento alla riconsegna del bene è un credito in prededuzione?

Occorre poi sfruttare l’occasione per sistemare quel che non funziona sui comodati, a partire dal riferimento agli «immobili», che in Imu sono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Forse è meglio specificare che l’agevolazione si applica alle «abitazioni» concesse in comodato, incluse le pertinenze.

Anche le esenzioni diventano un ginepraio, perché si rinvia agli immobili utilizzati «dai soggetti» indicati nell’articolo 82, comma 6, del Dlgs 117/2017, ma questa disposizione fa a sua volta riferimento alle attività esentate dalla normativa Ici; insomma si rimpalla da un’imposta all’altra.

Infine, manca la figura del funzionario responsabile del tributo. Certo, la proposta prevede che «per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imu», ma la figura del funzionario è disciplinata dall’articolo 9, comma 7 del Dlgs 23/2011 (che a sua volta rinvia alla disciplina Ici),che però viene abrogato dalla nuova regola.

Insomma, occorrerebbe sforzarsi di scrivere un testo comprensibile, magari confrontandosi con i Comuni che sono poi chiamati ad applicare la norma.

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