Bonus ristrutturazioni, limiti applicativi
Vincenza Morena
Bonus ristrutturazione edilizia, applicazione limitata. Gli acquirenti di un immobile oggetto di ristrutturazione e di ampliamento della superficie utile, potranno fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 3, del Tuir, il c.d. «bonus fiscale ristrutturazioni», solo per le spese riferibili alla parte esistente, sul presupposto che i lavori effettuati consistano in una ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello n. 150 di ieri. L’istante è un’impresa immobiliare di costruzione per la rivendita che ha acquistato una struttura oggetto di intervento edilizio di ristrutturazione (per circa il 71% dell’edificio) e costruzione di un avancorpo commerciale (la parte ampliata corrisponde al 29% circa dell’intero complesso). La società domanda, quindi, all’Ente impositore se sulle unità immobiliari cedute i futuri acquirenti potranno godere dell’agevolazione fiscale disciplinata dall’art. 16-bis del Tuir, consistente in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48 mila euro. Il Fisco, dopo un’attenta disamina della normativa in oggetto, e dopo aver ricordato che ai fini del bonus è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori, rilasciato dal Comune o da altro ente competente in tema di classificazioni urbanistiche, risulti che la volumetria dell’edificio sottoposto a lavori di ristrutturazione rimanga identica a quella preesistente ai lavori stessi, chiarisce che «nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione: nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione. Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio e con suo ampliamento, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione».

