Iva sbagliata, ok a sanatoria

di Franco Ricca 


Qualora l’Iva sia stata assolta dal soggetto sbagliato, la violazione può essere definita secondo le disposizioni dell’articolo 9 del dl n. 119/2018 con il solo pagamento di 200 euro per periodo d’imposta nei termini di legge, senza altri adempimenti. La rivalsa indebita nei casi in cui la legge prevede invece l’inversione contabile, come pure l’ipotesi opposta, in assenza di evasione e di frode, rientrano infatti tra le violazioni formali per la cui definizione agevolata è sufficiente il pagamento, non essendo necessario l’ulteriore adempimento della rimozione dell’irregolarità, richiesto dalla legge ma opportunamente ridimensionato in via interpretativa dall’Agenzia delle entrate. In questo senso, come auspicato nel corso del forum di ItaliaOggi di gennaio, si è espressa l’agenzia già nel provvedimento di attuazione del 15 marzo 2019 e nella circolare esplicativa n. 11/2019. Diversamente che in analoghe precedenti disposizioni sulla definizione a pagamento delle violazioni tributarie di carattere formale, che prevedevano l’obbligo per gli interessati di rimuovere le irregolarità solo se richiesto dai competenti uffici dell’amministrazione finanziaria (art. 19-bis del dl n. 41/1995, art. 21 del dl n. 69/89), il comma 3 dell’articolo 9 del dl n. 119/2018 stabilisce che «la regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni». Tuttavia, in merito a tale ulteriore obbligo, il citato provvedimento dell’agenzia, al punto 2.7, dopo avere precisato che le irregolarità od omissioni dovranno essere rimosse entro il 2 marzo 2020, ossia nel termine di scadenza per il pagamento della seconda rata, aggiunge che «qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni». L’agenzia ha così aperto alla possibilità di accedere alla definizione, in prima battuta, con il solo pagamento della somma dovuta e di adempiere successivamente all’onere di rimuovere la violazione, a seguito di richiesta e nel termine assegnato dall’ufficio, a condizione però che l’interessato non abbia potuto porre in essere la condotta riparatrice per «giustificato motivo». La circolare 11 aggiunge ora che «tale circostanza potrebbe verificarsi, per esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione». In tale eventualità – che naturalmente non può verificarsi qualora la violazione sia già stata constatata o contestata – la circolare, adottando una posizione di favore agli interessati, chiarisce che occorrerà perfezionare la definizione, su richiesta dell’ufficio, nel maggior termine tra il 2 marzo 2020 e il trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta. 


Il provvedimento dell’agenzia ha inoltre previsto, al punto 2.8, che la rimozione della violazione «non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale», situazioni alle quali sono riconducibili, come precisato in via esemplificativa nelle motivazioni, le violazioni in materia di errata applicazione dell’inversione contabile Iva, di cui ai commi 9-bis1 e 9-bis2 del dlgs n. 471/97, al di fuori di contesti di evasione o frode e purché l’imposta sia stata comunque assolta. In effetti, dovendo in tali ipotesi l’imposta considerarsi comunque assolta e detraibile, non si vede per quale motivo dovrebbe imporsi ai contribuenti la correzione di tutte le fatture indebitamente assoggettate a rivalsa da parte del fornitore oppure ad inversione contabile da parte del cliente. Senza dire delle difficoltà operative, aggravate dall’avvento della fatturazione elettronica; difficoltà che dovranno comunque essere affrontate qualora si debbano sanare altre irregolarità formali nella fatturazione. 


Sempre a titolo di esempio, la circolare indica i seguenti altri casi in cui non occorre rimuovere la violazione formale:


– violazione del principio di competenza senza effetti sull’imposta complessivamente dovuta per i due periodi interessati


– dal 1° gennaio 2018, la detrazione di imposta addebitata dal fornitore in misura superiore, se versata


– l’omissione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, i cui dati siano confluiti nella dichiarazione annuale. 


© Riproduzione riservata

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mostra i commenti sul post