UN CODICE (E UN IMPORTO) PER OGNI ESITO
Codice 1

Se l’agenzia delle Entrate è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018 ovvero in caso di ricorso notificato, alla stessa data, all’agenzia delle Entrate ma a tale data non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale (per le province di Trento e di Bolzano, Commissione tributaria di

primo grado); in tal caso, l’importo lordo dovuto per la definizione è pari al valore della controversia

Codice 2

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale alla data del 24 ottobre 2018, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare ovvero in caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 90 per cento del valore della controversia

Codice 3

Se l’agenzia delle Entrate è risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e tale pronuncia è stata emessa dalla Commissione tributaria provinciale; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della controversia

Codice 4

Se l’agenzia delle Entrate è risultata soccombente nell’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e tale pronuncia è stata emessa dalla Commissione tributaria regionale (per le province di Trento e di Bolzano, Commissione tributaria di secondo grado); in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia

Codice 5

Se vi è stata reciproca soccombenza dell’agenzia delle Entrate e del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 100 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente, e pari al 40 o al 15 per cento, per la parte in cui l’agenzia delle Entrate è risultata soccombente, a seconda che si tratti, rispettivamente, di pronuncia della Commissione tributaria provinciale ovvero della Commissione tributaria regionale

Codice 6

Se, alla data del 19 dicembre 2018, la controversia pende innanzi alla Corte di cassazione e l’agenzia delle Entrate è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; in tal caso, l’importo dovuto è pari al 5 per cento del valore della controversia

Codice 7

Se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e l’agenzia delle Entrate è risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia

Codice 8

Se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è risultato soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della lite

Codice 9

Se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza dell’agenzia delle Entrate e del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia, per la parte in cui l’agenzia delle Entrate è risultata soccombente, e al 40 per cento per la restante parte

Codice 10

Se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono e il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione; in tal caso, l’importo lordo e l’importo netto dovuti sono pari a zero. Diversamente, nel caso in cui il tributo non sia stato definito, l’importo lordo dovuto è calcolato sulla base delle ordinarie percentuali previste dai commi 1, 1-bis, 2, 2- bis e 2-ter dell’articolo 6 del decreto legge 119/2018 a seconda della soccombenza e del grado del giudizio, come sopra specificate

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