Residuo non incluso nella rottamazione

di Giulia Provino


Le somme residue nelle liti pendenti interessate dalla definizione agevolata non sono da includere tra quelle da «rottamare». È quanto ha ribadito l’Agenzia dell’entrate nella risposta n. 154, pubblicata ieri, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie. L’agenzia riprende quanto già disposto nella circolare n. 6 del 01/04/19, asserendo che la procedura è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio (si veda ItaliaOggi del 02/04/2019). In particolare, il perfezionamento della definizione agevolata della controversia «è in ogni caso subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute». Nel caso di specie, inoltre, «a seguito del perfezionamento della definizione agevolata delle liti, gli eventuali ruoli da contenzioso interessati dalla definizione non dovranno essere inclusi tra quelli da rottamare».

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