Imu, esoneri dichiarativi

di Giuliano Mandolesi


Niente più dichiarazione Imu in caso di comodato d’uso tra genitori e figli e per le locazioni di immobili a canone concordato. Il doppio esonero dall’obbligo dichiarativo (di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23), attualmente condicio sine qua non per usufruire della scontistica fiscale concessa relativa l’onerosa imposta patrimoniale sul mattone, si applicherà solamente a partire dal 1° gennaio 2020 ed è una delle novità contenute nel progetto di legge sulla semplificazione fiscale approvato in prima lettura dalla camere e che è stato trasformato in emendamento al dl Crescita.


Lo spirito della norma e l’intento del legislatore sono quelli di eliminare l’invio della dichiarazione Imu per le due casistiche, il comodato e l’affitto a canone concordato appunto, poiché trattasi di dati già noti all’amministrazione finanziaria, essendo atti soggetti a registrazione e l’attestazione del possesso del requisito mediante specifica dichiarazione (quella Imu) risulta di fatto un adempimento duplicato. 


Lo sconto previsto per il comodato genitori-figli. Come disciplinato dall’articolo 13 comma 3 lettera a) del dl 201/2011 la basi imponibile dell’Imu è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che le utilizzano come abitazione principale.


L’agevolazione spetta a patto che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Condizione ulteriore per usufruire dell’agevolazione è che il contratto di comodato sia registrato, dunque l’attestazione è di fatto ben nota all’amministrazione e, come detto, attualmente ai fini della scontistica il soggetto fruitore è obbligato ad attestare ulteriormente il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione Imu (art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23). 


La riduzione per i contratti a canone concordato. Gli immobili locati seguendo gli accordi territoriali sottoscritti tra associazioni di proprietari e inquilini, secondo quanto previsto dal comma 6-bis dell’articolo 13 del dl 201/2011, hanno invece una riduzione della base imponibile Imu del 25%. Anche in questo caso si tratta di contratti soggetti ad obbligo di registrazione per cui l’ulteriore invio della dichiarazione Imu è adempimento superabile essendo informazioni ben note all’amministrazione e l’ulteriore l’attestazione del possesso del requisito è facilmente bypassabile. Ovviamente gli sconti in caso di comodato e affitto a canone concordato valgono non solo per l’Imu ma anche per la Tasi e come le riduzioni valgono per entrambe le imposte anche gli obblighi dichiarativi (e il relativo esonero) segue la stessa via. 


In merito agli obblighi dichiarativi in tema di Imu e Tasi infatti, la circolare n. 2/F del Dipartimento finanze del Mef del 3 giugno 2015 ha rilevato la non necessità di approvare un apposito modello di dichiarazione Tasi, essendo a tale scopo valido quello previsto per la dichiarazione dell’imposta municipale propria (Imu). Secondo quanto riportato nel progetto di legge gli oneri relativi alle due modifiche introdotto, stimati in circa 500 mila euro saranno coperti dalle maggiori entrate previste dell’imposta di bollo, post fatturazione elettronica che consente all’Amministrazione finanziaria di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta.

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