Scudo fiscale, ok ai rimborsi
di Domenico Ponticelli*
Il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate per il perfezionamento di uno scudo fiscale successivamente contestato ed annullato dall’Agenzia delle entrate. Lo afferma la Commissione tributaria regionale della Lombardia con le sentenze 1022/14/2019 e 1023/14/2019. Nel 2002 l’appellante aveva aderito allo scudo fiscale introdotto dall’art. 11 del dl 350/2001 al fine di incentivare l’emersione delle attività detenute all’estero. Egli aveva quindi presentato la dichiarazione riservata di adesione procedendo, per il tramite di un intermediario, al pagamento della conseguente imposta straordinaria. Nel 2010 però l’amara sorpresa: l’Agenzia delle entrate promuove a carico dello stesso contribuente un’azione accertatrice con cui contesta la fittizietà dell’operazione di rimpatrio disconoscendone tutti i relativi benefici. Tutti gli effetti premiali connessi allo scudo fiscale vengono quindi annullati con la conseguenza che al contribuente viene contestato un maggior reddito rideterminato in via presuntiva secondo la disciplina del dl 167/90 in tema di monitoraggio fiscale. Dopo aver provveduto a definire la pretesa impositiva, versando all’erario le somme richieste, il contribuente domandava la restituzione di quanto prima versato a titolo d’imposta straordinaria (non scomputata dall’imposta richiesta con gli accertamenti fiscali) considerando che quest’ultima non ha in realtà determinato gli effetti previsti dalla normativa sullo scudo. Dopo la formazione del silenzio-rifiuto al rimborso, veniva instaurato il conseguente giudizio che, in primo grado, si concludeva con due pronunce sfavorevoli nelle quali veniva negato qualsiasi diritto al rimborso e ciò nel presupposto dell’irretrattabilità della dichiarazione di adesione al condono assumendo erroneamente che la vicenda fosse da ricomprendere tra le ipotesi di ritrattazione. Con le sentenze depositate il 6 marzo scorso, la Ctr Lombardia ribalta le decisioni appellate evidenziando come, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di prima istanza, la fattispecie in giudizio non riguarda un’ipotesi di ritrattazione della dichiarazione di adesione allo scudo bensì un’ipotesi di disconoscimento unilaterale, e quindi di mancato perfezionamento, dell’intera procedura.
A tal fine i giudici ricostruiscono innanzitutto la natura e la finalità dello scudo fiscale che viene inquadrato nella categoria dei «condoni in senso improprio»: esso non persegue le finalità tipiche dell’indulgenza fiscale ma ha effetti sostitutivi dei normali parametri di determinazione del reddito e si connota come una novazione oggettiva dell’obbligazione tributaria originaria che viene annullata e sostituita per legge con una nuova e diversa obbligazione.
Poiché nella fattispecie, tuttavia, l’effetto innovativo che avrebbe dovuto produrre lo scudo fiscale non si è prodotto (ossia la tassazione agevolata delle attività detenute all’estero) i giudici concludono ritenendo che nella fattispecie non sia corretto parlare di ritrattazione della dichiarazione di scudo bensì di inefficacia della stessa. E in effetti il termine stesso «ritrattazione» implica un atto con cui si smentisce o si rinnega quanto precedentemente asserito, dichiarato, sostenuto nel presupposto per cui, senza tale smentita, la dichiarazione originaria avrebbe prodotto tutti i suoi effetti. Cosa che nel caso in esame non è e non poteva avvenire perché la dichiarazione del contribuente è stata resa nulla ab origine. Nelle sentenze di appello viene quindi riconosciuto il pieno diritto al rimborso dell’imposta straordinaria perché versata con riferimento ad uno scudo fiscale rilevatosi poi «nullo».
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