Può provvedere anche il conduttore
Anche l’inquilino può pagare le imposte locali se è previsto nel contratto stipulato con il locatore. Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 6882/2019, hanno chiarito che non è nullo il contratto per illiceità della causa. Il proprietario di un fabbricato, dunque, può sottoscrivere un accordo con il locatario, il quale si può impegnare a pagare legittimamente Imu e Tasi. L’accordo contrattuale che impone all’affittuario di pagare i tributi locali, secondo le Sezioni unite, non si pone in contrasto con il principio di capacità contributiva e non viola la regola sul divieto di traslazione del carico fiscale a un soggetto diverso dal titolare. Le somme che il conduttore si impegna a pagare costituiscono semplicemente un’integrazione del canone locativo e concorrono a determinarne l’ammontare complessivo dovuto. Pertanto, se l’imposta viene pagata non viene violato il divieto di traslazione del carico fiscale, in quanto la somma serve a integrare esclusivamente il prezzo «della prestazione negoziale». L’accordo, tra l’altro, non viola neppure le norme che disciplinano le locazioni, anche se l’articolo 89 della legge 392/1978 non contempla le imposte locali tra gli oneri a carico dell’inquilino.
Va però sottolineato che soggetto obbligato nei confronti dell’amministrazione comunale è sempre il locatore. Qualora il conduttore non paghi, la violazione di omesso pagamento del tributo deve essere contestata al proprietario, così come la relativa sanzione. Nonostante la Cassazione faccia riferimento a Ici e Imu, la regola è applicabile anche alla Tasi, che è dovuta dal proprietario nella misura minima del 70%.
L’accollo del debito d’imposta da parte dell’inquilino non libera dall’obbligo di pagamento il proprietario. Il locatore ha comunque il potere di esercitare giudizialmente il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore, al fine di recuperare le somme che si era impegnato contrattualmente a versare al comune.
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