Le disposizioni in itinere: stop alla tassazione dei canoni non percepiti

Dal 1° gennaio del prossimo anno, salvo modiche, entrerà in vigore un cambiamento epocale che di fatto mette fine a una disposizione vessatoria per i contribuenti che attualmente impone di tassare anche i canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti salvo poi poterli recuperare con un macchinoso lavoro sui dichiarativi, una volta conclusosi il procedimento di convalida di sfratto.


Il legislatore sta dunque intervenendo e, per i contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2020, vi sarà la possibilità di detassare i canoni di locazione non incassati comprovando la mancata percezione attraverso l’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.


Attualmente invece la modalità di tassazione è disciplinata dall’articolo 26 del Tuir (dpr 917/86) e secondo cui «I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita’ del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare».


I problemi legati alla nuova disposizione. La norma, di certo utile e necessaria, per come è redatta rischia però di creare tra differenti discrasie.


La prima è legata all’ambito applicativo della norma, che taglia fuori dalla possibilità di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti i contratti in corso e agevolando unicamente quelli stipulati a partire dal 1 gennaio 2020.


Il pdl è infatti chiaro su questo punto specificando che per i contratti in corso (quelli stipulati ante 2020) valgono le vecchie regole dell’articolo 26 del Tuir con tassazione totale dei canoni (percepiti e non) e possibilità di recupero tramite il tortuoso meccanismo del credito d’imposta.


Il secondo problema è legato a doppio filo al primo. Vincolando la norma ai soli nuovi contratti infatti si genera un vero e proprio caos fiscale sul calcolo dell’imponibile dei redditi da locazione alcuni, quelli ante 2020, tassati per competenza e quelli nuovi invece praticamente tassati per cassa.


Il terzo problema è legato invece all’ambito oggettivo che limita la portata della detassazione alle sole locazioni abitative. La questione, anch’essa discriminatoria è in realtà connessa alla struttura dell’articolo 26 del Tuir che da sempre limita la possibilità di recupero dell’imposte versate sui canoni di locazioni non percepiti ai soli immobili abitativi lasciando da parte (e dunque discriminando) senza alcun logico motivo le locazioni commerciali.


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