Contabilità, obblighi per tutti
Rischia una condanna penale l’amministratore di un’impresa minore che non tiene la contabilità. Il regime semplificato non salva dalla responsabilità. Ma non solo: l’elusione fiscale penalmente perseguibile si ha ogni qual volta il contribuente pone in essere dei raggiri per ottenere un indebito risparmio d’imposta. Sono questi gli interessanti principi sanciti dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24152 del 30 maggio 2019, ha respinto il ricorso di un 48 enne di Taranto.
Sul primo versante la terza sezione penale ha chiarito che il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, previsto dall’art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta semplice (se già intervenuto il fallimento) e dichiarazione infedele.
Con riguardo all’altro aspetto, al contribuente è sostanzialmente riconosciuto il cd lecito risparmio di imposta, restando ferma la libertà dello stesso di scegliere tra i diversi regimi opzionali offerti dalla legge nonché le operazioni comportanti un carico fiscale inferiore. La norma sottolinea, quindi, che l’unico limite alla suddetta libertà e costituito dal divieto di perseguire un vantaggio fiscale indebito mediante l’impiego di mezzi leciti ed in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi del diritto tributario. La lettura combinata delle nuove fattispecie penali tributarie e dell’art. 10-bis consente di avere una prospettiva più chiara circa il vero significato di quest’ultima norma, soprattutto alla luce del quadro giurisprudenziale che l’ha preceduta: non si è tanto voluto negare che una condotta abusiva possa avere di per se un rilievo penale, quanto piuttosto, sulla base di una scelta di politica criminale, sottrarre in modo inequivocabile tali fattispecie dall’area di rilevanza penale, nella quale erano state attirate in precedenza.

