Locazione risolta, tassazione su rendita

Nel momento in cui per qualsiasi causa, e specialmente in caso di insolvenza, un contratto di locazione venga risolto, la tassazione successiva per i redditi fondiari dovrà avvenire in base alla rendita catastale e non in base al canone di locazione; ciò, a seconda dei casi, a far data dalla domanda di risoluzione o dall’insolvenza stessa. Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza n. 1864/18/2019. Inizialmente era pervenuto a un contribuente un atto di accertamento con cui l’ufficio delle entrate di Milano recuperava a tassazione, per un importo di 2.560,00 euro, oltre sanzioni e interessi, canoni di locazione asseritamente non dichiarati. Successivamente all’atto di accertamento, giungevano allo stesso intimazione di pagamento e poi atto di pignoramento crediti presso terzi, quest’ultimo, in particolare, oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale ordinario, il quale, tuttavia, ne disponeva la riassunzione presso la competente Ctp di Milano. Con l’impugnativa il ricorrente affermava che la pretesa erariale su quegli invocati canoni di locazione che avrebbe percepito era da considerarsi illegittima dal momento che il contratto di locazione stipulato nel marzo 2011 era poi stato risolto per insolvenza del locatario, con sfratto per morosità del settembre 2011. Richiedeva pertanto l’annullamento dell’accertamento originario e di tutti gli atti successivi. L’Ufficio, invece, dal canto suo, sosteneva nelle proprie controdeduzioni la definitività ormai acquisita dalla pretesa erariale a partire dal primo atto accertativo non impugnato dal contribuente, chiedendo perciò il rigetto del ricorso. La Ctp di Milano riteneva che per quei redditi fondiari imputati al locatore, la rispettiva tassazione doveva seguire il valore della rendita catastale e non quello del canone di locazione stesso, precisando che la debenza doveva decorrere dalla data della domanda o, come nel caso di specie, dall’inizio della insolvenza del debitore. Chiarificatrice sul punto era stata anche la Corte costituzionale (n. 362/2000) statuendo che il riferimento al canone di locazione (anziché alla rendita catastale) potrà operare solo fin quando risulterà in vita un contratto di locazione; quando, invece, la locazione sia cessata per scadenza del termine ovvero quando si sia verificata una qualsiasi causa di risoluzione del contratto, tale riferimento al reddito locativo non sarà più praticabile, tornando in vigore la regola generale di tassazione in base alla rendita catastale.
Benito Fuoco
Con atto di accertamento n. (…) l’Ufficio ha recuperato a tassazione il maggior reddito rilevato, scaturente da canoni di locazione non dichiarati per il periodo di imposta 2011 e per un importo complessivo di euro 2.560,00, oltre sanzioni e interessi. Tali canoni si riferiscono al contratto di locazione stipulato in data 14/03/2011 (…).
A tale atto, faceva seguito l’atto di intimazione di pagamento e di seguito l’atto di pignoramento di crediti presso terzi, quest’ultimo impugnato dal ricorrente presso il Tribunale Ordinario. Successivamente, il medesimo giudizio è stato riassunto, su disposizione del giudice, presso la Commissione tributaria provinciale di Milano.
Nel ricorso, il contribuente contesta il rilievo dell’Ufficio, sostenendo che il predetto contratto è stato estinto per sfratto per morosità in data 12/9/2011. Pertanto, il ricorrente rileva la illegittimità della pretesa avanzata dall’Ufficio, dato che il contratto di locazione non è più in essere sin dal settembre 2011, per intervenuto sfratto per morosità.
Richiede quindi l’annullamento dell’atto di accertamento e dei successivi atti sopra indicati. (…)
L’Ufficio presenta controdeduzioni e contesta quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente rilevando che il contribuente non abbia impugnato l’atto di accertamento (…), pertanto la pretesa dell’Ufficio è divenuta definitiva.
Precisa inoltre che in data 17/12/2018, ha emesso un provvedimento di sgravio parziale del predetto accertamento esecutivo, proprio in relazione alla risoluzione anticipata del contratto, per convalida di sfratto, datata 12/9/2018.
La Commissione osserva che l’atto di accertamento (…) faceva seguito l’atto di intimazione di pagamento e di seguito l’atto di pignoramento di crediti presso terzi, quest’ultimo impugnato dal ricorrente presso il Tribunale Ordinario. Successivamente, il medesimo giudizio è stato riassunto, su disposizione del giudice, presso la Commissione tributaria provinciale di Milano.
Per i redditi fondiari, nel caso in cui il contratto di locazione sia risolto per qualsiasi causa e soprattutto per insolvenza, avendo la sentenza di risoluzione carattere costitutivo con effetti retroattivi, la tassazione dovrà avvenire sulla base della rendita catastale e non su quella del canone pattuito e ciò a far data dalla domanda o nel caso di insolvenza dall’inizio della medesima.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso come in parte motiva. Condanna l’Ufficio al rimborso in favore del ricorrente delle spese liquidate in euro 600, oltre accessori di legge.


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