Forfetario, si tiene tutto il 2019
di Giulia Provino
Per il regime forfetario la presenza di cause ostative va valutata all’interno del 2019. L’accertamento della loro presenza durante detto anno, comporterà la decadenza dal regime nel 2020. Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con le risposte n. 179 e 181, pubblicate ieri, sulle cause ostative legate alla flat tax delle partite Iva .
Come già chiarito nella circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, la causa ostativa alla lettera d-bis) del comma 57 della legge di bilancio 2019, fa riferimento all’attività esercitata «prevalentemente» nei confronti di datori di lavoro o di soggetti direttamente o indirettamente a essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Di conseguenza, la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta.
Contratti di somministrazione. Per i lavoratori che svolgono la loro attività alle dipendenze dell’agenzia di somministrazione, come nel caso della risposta n.179, l’Agenzia fa riferimento alla risoluzione n. 55/e del 2016 ribadendo che «Dall’analisi del quadro normativo di riferimento e degli obblighi e diritti scaturenti dal contratto di somministrazione di lavoro, appare evidente che, se da un punto di vista formale il contratto di lavoro dipendente è stipulato tra il lavoratore ed il somministratore, da un punto di vista sostanziale il «rapporto di lavoro», che si instaura tra l’utilizzatore ed il lavoratore, assume caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore».
Di conseguenza, qualora alla fine del periodo d’imposta 2019, il contribuente dovesse effettuare prevalentemente prestazioni a favore dell’utilizzatore, lo stesso decadrebbe dal regime forfetario nel 2020.
Cessione della quota di partecipazione nella snc. È possibile applicare il regime forfetario se la cessione delle quote è avvenuta entro la fine dell’anno precedente, anche se in presenza di elementi tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa. L’Agenzia, nella risposta n. 181, rinvia alla circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, la quale ha chiarito che: «Nel caso in cui il contribuente possieda delle quote in una società in nome collettivo, se lo stesso cede le quote possedute nella snc entro la fine dell’anno precedente potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall’anno successivo e ciò a prescindere che il contribuente inizi una nuova attività o prosegua un’attività già svolta. Stesso ragionamento vale per la partecipazione in altre società di persone (…)».
Tuttavia, nel caso in cui vi sono condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, il contribuente potrà comunque applicare il regime forfetario nell’anno 2019 e non decadere dallo stesso nel periodo d’imposta 2020, solo a condizione che provveda a rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019.
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