L’atto di certificazione del notaio ha natura pubblica
La Corte Ue si pronuncia sulle procedure del regolamento 650/12
Il notaio che attesta il diritto di successione degli eredi nei confronti dei terzi, con un atto di certificazione della successione, rilasciato su domanda degli eredi, non è un organo giurisdizionale. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 23 maggio nella causa C-658/17, con la quale Lussemburgo ha precisato alcune definizioni contenute nel regolamento 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

La questione pregiudiziale è stata sollevata dai giudici polacchi investiti di una controversia in materia successoria con al centro l’erede di un cittadino polacco, la quale aveva chiesto al notaio di attestare che l’atto di certificazione della successione era una decisione secondo l’articolo 3 del regolamento numero 650/12 o, in subordine, un atto pubblico. Il notaio aveva respinto la richiesta sostenendo che l’atto di certificazione non poteva essere considerato come una decisione in base al regolamento perché le autorità polacche non avevano notificato alla Commissione che gli atti di quel genere dovevano essere considerati come decisioni, situazione che conduceva anche all’impossibilità di qualificarli come atti pubblici.

Il giudice nazionale, prima di decidere, ha chiesto aiuto agli eurogiudici. La Corte Ue ha chiarito che la nozione di decisione inclusa nell’articolo 3 del regolamento prescinde dalla denominazione utilizzata. Ciò che conta è che l’atto provenga da un organo giurisdizionale inteso come ogni autorità giudiziaria, inclusi i professionisti legali competenti in materia di successioni «che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega dell’autorità giudiziaria». Indispensabile – osserva Lussemburgo – è che sia garantita l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti nonché la possibilità che l’atto sia oggetto di un ricorso dinanzi a un’autorità giudiziaria. È vero – osserva la Corte – che il regolamento ha previsto che gli Stati notifichino alla Commissione europea le autorità non giudiziarie che esercitano funzioni giudiziarie, ma questo elemento non è centrale per l’inquadramento. Così, anche se i notai polacchi non figurano nell’elenco perché non considerati come autorità non giudiziarie con funzioni simili a quelle degli organi giurisdizionali, non è escluso che siano organi giurisdizionali. Questo perché l’elenco redatto dalla Commissione su indicazione degli Stati crea solo una presunzione e la notifica ha solo valore indicativo.

Detto questo la Corte ritiene che l’atto di certificazione della successione è stato redatto su domanda concorde delle parti interessate, con la conseguenza che le prerogative del giudice sono salve. Così, tali attività non rientrano tra quelle giudiziarie. Chiarito che l’atto di certificazione non è una decisione, la Corte ha precisato che va considerato come atto pubblico, nel quale la firma e il contenuto sono attestati come autentici da un notaio, che è un’autorità pubblica. Pertanto, per la Corte, il notaio è tenuto, in queste circostanze, a emettere il modulo previsto dall’articolo 59 del regolamento.

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Marina Castellaneta

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