Ipoteca, notifica cartella non rilevabile d’ufficio
Francesco Rubera
Il ricorrente che impugni l’ipoteca e contesti la mancata notifica delle cartelle prodromiche, dopo la costituzione dell’ufficio con deposito delle controdeduzioni e delle relate di notifica, ha l’onere di contestare l’irregolarità delle notifiche, nel rispetto dei termini, con il deposito di memorie aggiunte. Si tratta di un orientamento sancito dalla Ctp di Siracusa sez. 1 con sentenza n. 4567/18, depositata in data 6/12/2018, che si è pronunciata in senso contrario rispetto all’orientamento espresso dalla Suprema Corte con sent. n. 8470 del 6/4/2018. Secondo la citata Cassazione: «In tema di iscrizione ipotecaria, qualora la parte ne deduca, con il ricorso introduttivo, l’invalidità a causa dell’omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e solo con memoria ex art. 32, comma 2 del dlgs 546/92, lamenti la nullità del procedimento notificatorio, a seguito della produzione da parte dell’AdR della relativa documentazione, non si determina una modifica della domanda iniziale o un ampliamento del thema decidendum, ma una controeccezione in senso lato, rilevabile anche dal giudice d’ufficio». A parere della Ctp Aretusea, l’esame del vizio del procedimento notificatorio, che può avvenire solo dopo il deposito degli allegati da parte dell’ufficio, è subordinato all’onere del ricorrente di formalizzare la contestazione dei documenti prodotti con memoria nel termine di 60 giorni dalla costituzione dell’ufficio, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del dlgs 546/92, non potendo i vizi di notifica essere rilevati d’ufficio dal giudice. Si tratta di contestazione che va oltre il semplice richiamo all’assenza-inesistenza della notifica. Ove tale contestazione non avvenga, la notifica è da ritenersi regolare atteso che la contestazione dell’omessa notifica, avvenuta nel ricorso introduttivo e superata dall’ufficio col deposito, non integra una contestazione della regolarità delle relate prodotte, che dovrà essere formulata per ogni singola cartella e che rappresenta, invece, una eccezione rilevabile nei termini di legge. Con la predetta motivazione la Ctp ha rigettato il ricorso.

