Non basta la nota di accredito per recuperare l’Iva «sospesa»
Chi passa al forfettario ha la possibilità di presentare un’istanza di rimborso
La valutazione dell’imposta da riottenere va fatta a piano di riparto definitivo
Il contribuente che passa al forfettario (legge 190/2014, modificata da ultimo dalla legge di bilancio 2019) computa nell’ultima liquidazione Iva l’imposta a debito ancora “sospesa” prima dell’ingresso nel nuovo regime, ma non può recuperarla con una nota d’accredito se il corrispettivo non viene pagato dal committente che sia assoggettato a procedura concorsuale. Così avviene per chi ha emesso fatture a esigibilità differita secondo l’articolo 6, comma 5, Dpr 633/72 e per chi, nel 2018, era in regime di Iva per cassa (articolo 32 bis, Dl 83/2012) e ha emesso fatture che non risultano saldate alla fine del periodo d’imposta.

Ciò vale anche se l’Iva sulle fatture emesse dal soggetto in cash accounting è sospesa da oltre un anno perché il committente è assoggettato alla procedura di amministrazione straordinaria (cosiddetta legge Marzano). Queste, in sintesi, le conclusioni della risposta a interpello 190 pubblicata ieri sul sito delle Entrate, nella quale è precisato che, se le fatture per le quali il debito d’imposta è confluito nell’ultima liquidazione dovessero rimanere insolute, l’operatore (divenuto forfettario) non potrebbe recuperare l’Iva mediante l’emissione di una nota di variazione in diminuzione in base all’articolo 26, comma 2 del Dpr 633/72. E questo, perché, in linea con le regole del regime forfettario, l’operatore non può esercitare il diritto di detrazione dell’imposta.

La possibile soluzione

Siccome, in base al principio di neutralità dell’Iva (sentenza Ue C-588/10), il contribuente deve versare solo l’imposta incassata, è tuttavia possibile la presentazione di un’istanza di rimborso in base all’articolo 30 ter, Dpr 633/1972, il quale ammette la restituzione dell’imposta non dovuta, purché la domanda sia presentata entro due anni dal versamento o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per il recupero del tributo. Si tratta di un’apertura senz’altro apprezzabile, anche perché utile a delineare la nozione di imposta “non dovuta”.

Meno gradita è la precisazione secondo cui tale presupposto sarebbe rappresentato dalla definitività del piano di riparto finale dal quale emerge l’infruttuosità della procedura, una volta decorso il termine per l’opposizione dei creditori. In pratica, nella prospettiva dell’amministrazione finanziaria, continua a essere radicata la convinzione (enunciata nella circolare 77/2000) che il diritto del contribuente a non restare inciso dall’imposta viene ad esistenza solo al termine della procedura, quando è definitivamente accertata l’impossibilità di vedere soddisfatto il proprio credito.

Resta da vedere se tale rigido orientamento, assunto con riferimento alla generalità delle procedure, non possa essere modificato alla luce delle indicazioni della giurisprudenza europea (sentenza C-246/16), oltre che della lamentata incompatibilità della disciplina interna rispetto a quella comunitaria, come evidenziata dalla recente denuncia dell’Aidc Milano del 6 maggio scorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Balzanelli

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mostra i commenti sul post