Niente pagamento a settembre se si è fuori dal perimetro Isa
Andrea Bongi
Contribuenti ai quali si applicano i nuovi ISA rimandati a settembre. Restano invece confermate le scadenze di pagamento delle imposte per i contribuenti fuori dal perimetro dei nuovi ISA per aver conseguito ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro su base annua. Dubbi invece sulla possibilità del differimento al 30 settembre anche per i soggetti che vantano altre cause di esclusione dai nuovi indicatori sintetici fra i quali, in primis, i contribuenti in regime dei minimi o forfetario.
Sono questi i principali effetti che si traggono dalla lettura dell’emendamento al decreto crescita approvato dalla commissione finanze della Camera (si veda ItaliaOggi di ieri) che ha introdotto una sospensione dei pagamenti in scadenza tra il 30 giugno e il 30 settembre prossimo, al 30 settembre 2019. Emendamento che trova la sua giustificazione nei ritardi per la messa a disposizione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e del relativo software di calcolo.
Nonostante la richiesta legittima e ripetuta degli operatori, bocciata invece la disapplicazione per il periodo d’imposta 2018 dell’applicazione del nuovo strumento di compliance fiscale.
La sospensione, perché, di fatto, di questo si tratta, anche se la norma parla di proroga riguarda, letteralmente “i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all’art. 9-bis, del dl 50/2017”.
Stante la formulazione letterale dell’emendamento in oggetto si potrebbe ipotizzare lo slittamento dei termini di versamento delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap, a favore di tutti i contribuenti per i quali, in base al codice Ateco relativo all’attività dagli stessi esercitata, risulta approvato un modello ISA relativo al periodo d’imposta 2018. Questa lettura, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, sembrerebbe però non collimare con le reali intenzioni degli stessi estensori dell’emendamento e probabilmente anche con l’interpretazione della stessa Agenzia delle Entrate. Inoltre il dpcm alla firma del presidente del consiglio Giuseppe Conte con la proroga dei versamenti al 22 luglio è da considerarsi superato da questa misura. Se dunque la volontà del legislatore è quella di sospendere i versamenti fino al 30 settembre soltanto per coloro ai quali si applicano i nuovi ISA, una delle prime questioni da chiarire in tempi rapidi riguarda, come detto, la posizione dei minimi e dei forfetari per i quali le disposizioni vigenti prevedono una specifica causa di disapplicazione di questi indici. Al pari di tali soggetti che adottano particolari regimi di determinazione del reddito resta inoltre da chiarire quali siano i termini di pagamento per tutti coloro che, pur essendo astrattamente soggetti ai nuovi ISA, ne sono di fatto esenti per effetto di una specifica causa di esclusione quali, ad esempio, l’inizio o la cessazione dell’attività nel corso del 2018 oppure la determinazione del reddito con altre tipologie di criteri forfetari (produttori agricoli su tutti). Passando all’oggetto dello slittamento dei versamenti, le disposizioni in commento fanno espresso riferimento esclusivamente ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni, dei redditi, dell’Irap e dell’Iva (in tale ultimo caso per chi ha optato nel rinvio del pagamento del debito al 31/12) che scadono appunto in detto intervallo; si ritiene possibile che il contribuente possa procedere con il versamento anche in data anteriore, rispettando anche il piano rateale senza dover procedere obbligatoriamente con il pagamento della prima, seconda e terza rata alla data in cui lo stesso è chiamato a versare la quarta (30/09). Da sottolineare, inoltre, che lo slittamento dei termini al 30 settembre si pone in linea con quanto prescritto dal comma 2, dell’art. 3, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) concedendo un termine addirittura superiore agli “almeno sessanta giorni” previsti dalla disposizione richiamata. Lo slittamento dei termini prevede anche l’inclusione di tutti quei soggetti, come i soci di società personali e trasparenti e gli associati delle associazioni professionali, per effetto dei regimi di trasparenza, di cui agli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, la cui sorte dichiarativa è intimamente connessa con l’applicazione dei nuovi ISA alla società o al titolare dell’impresa familiare etc.
Infine, inevitabile applicare la proroga ai versamenti relativi ai contributi previdenziali quantificabili in sede dichiarativa e confermare l’esclusione, al contrario, per le persone fisiche possessori esclusivamente di redditi di terreni e/o fabbricati, di redditi di lavoro e/o pensione e di redditi diversi e per i produttori agricoli che, ai sensi dell’art. 32 del Tuir, determinano il proprio reddito su base catastale, salva la presenza di redditi eccedenti il reddito fondiario.
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