Perdite su crediti, deducibili anche se scaduti

Giulia Provino

Le perdite su crediti sono deducibili anche quando questi sono scaduti. Tuttavia, l’inattività nella riscossione dei crediti scaduti corrisponde ad una volontà liberale tale da rendere la perdita indeducibile. Questo è quanto ribadito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 197 del 18 giugno 2019, sulla deducibilità delle perdite su crediti. 


Ai sensi dell’art. 101, comma 5 Testo unico delle imposte sui redditi, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da «elementi certi e precisi». Tali elementi sussistono anche «quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto». Infatti, secondo l’Agenzia, la prescrizione del credito rappresenta elemento certo e preciso, che consente ad un’impresa di dedurre la relativa perdita su crediti, tuttavia se l’inattività del creditore corrisponde ad una effettiva volontà liberale, la perdita è indeducibile (circolare del 1/8/2013, n. 26).


Nel caso di crediti vantati nei confronti di soggetti non residenti, localizzati in un Paese non appartenente all’Ue, la circolare del 10/5/2002, n. 39/e ha precisato che per gli stessi «è necessario valutare attentamente gli elementi certi e precisi in funzione dei quali può essere riconosciuta la deduzione delle perdite dal reddito d’impresa». In particolare, «si dovrà dimostrare la definitività della perdita del credito, conformemente agli strumenti giuridici previsti nello Stato del debitore, ove non si possa ricorrere alle dichiarazioni di insolvenza dei debitori stranieri emesse dalla Sace (Istituto per i servizi assicurativi del Commercio estero)».


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