Fatture differite, trasmissione immediata

Fabrizio G. Poggiani

Obbligo di trasmissione immediata per le fatture differite. Il caso è quello delle fatture non inviate allo SdI tra il primo e il quindicesimo giorno del mese successivo, ma anteriormente. E la cronologia salta per effetto del chiarimento sulla valorizzazione della data della fattura. L’Agenzia delle entrate, con circolare 14/2019 sulla fatturazione elettronica (si veda ItaliaOggi di ieri) non ha risolto totalmente le problematiche presenti nella pratica. Il primo problema riguarda il caso in cui il cedente potrebbe, a seguito dell’emissione di numerosi documenti di trasporto (ddt) o equipollenti nel mese di settembre 2019, dover emettere (per report, per emissione delle riba o altro), avendone l’esigenza, una fattura «differita» alla fine del mese stesso (30/09/2019); quindi una fattura «differita» che fa riferimento ai citati documenti di trasporto, ma non emessa nell’intervallo 1/10/2019-15/10/2019. In tal caso, si pone il problema se sia necessario emettere (quindi trasmettere allo SdI) immediatamente (30/9/2019) la fattura differita stante quando indicato dall’Agenzia delle entrate con la risposta (risposta 1.1) al quesito Cndcec dello scorso 15 gennaio (si veda ItaliaOggi del 6/2/2019) che ha ingenerato un’ulteriore confusione su tale tipo di fattura. Nella circolare 14 in effetti, si propone esclusivamente l’esempio dei documenti di trasporto emessi alle date del 2, 10 e 28/9/2019 per i quali «si potrà» (quindi facoltà) generare e «inviare» (quindi trasmettere) la fattura tra il 1° e il 15/10/2019, valorizzando la «data della fattura» con la data dell’ultima operazione eseguita. Ma il comma 4, dell’art. 21 del dpr 633/72 dispone, in particolare per la cessione dei beni, che «la fattura è emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6. (…)» ma anche che in deroga a quanto previsto nel primo periodo: a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione e avente le caratteristiche determinate con dpr 472/96, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, «entro» il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime. Quindi l’emissione, che si traduce in pratica nella trasmissione allo SdI, nell’intervallo indicato (1°-15° giorno del mese successivo) è una mera facoltà che potrebbe anche non essere esercitata, emettendo la fattura immediatamente, anche in presenza di documento di trasporto, o in un termine anche inferiore ai primi quindici giorni del mese successivo; molto spesso nella pratica, per varie necessità, le imprese emettono un’unica fattura a fine di ogni mese, richiamando i documenti di trasporto del medesimo periodo. Si ritiene, pertanto, in assenza di diversa indicazione e di precisi chiarimenti, che una fattura differita, che non intacca il mese successivo (quindi non emessa tra il primo e il 15° giorno del mese successivo), quindi emessa nel medesimo periodo (fattura al 30/9 per i documenti di trasporto di settembre), debba essere trasmessa immediatamente (30/9) allo SdI per non incorrere nell’omessa fatturazione, non usufruendo dei 10 (in futuro 12) giorni successivi. Non solo. Se il cedente emette un solo documento di trasporto nel mese di settembre, per esempio il primo giorno del mese, poi in successione emette varie fatture immediate (ma anche differite) seguendo l’indicazione fornita sempre al punto 3.1 della circolare 14 si ritrova con fatture datate per i vari giorni del mese di settembre in progressione (per esempio, dalla 341 alla 345) e con data anteriore la fattura differita successiva (346) emessa nei termini (per esempio il giorno 2/10) stante l’obbligo di «valorizzare» la data della fattura (campo «Data» della sezione «Dati generali» del file) con la data dell’ultima operazione (testualmente dal documento di prassi) ovvero il 1° settembre. La conseguenza è che si riscontreranno fatture con numero progressivo precedente ma con data successiva.


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