Limiti estesi agli importi da correzione di errori contabili
Anche le somme derivanti da impropria competenza passano per la liquidazione
Le problematiche relative alla partecipazione dei crediti da integrative a favore lunghe alla liquidazione delle imposte interessano anche i crediti emergenti dalla correzione degli errori contabili.
Per i casi di correzione di errori contabili di competenza, si intendono gli errori commessi già nella redazione del bilancio e riguardanti la corretta collocazione temporale dei componenti positivi e negativi di reddito. Nei loro confronti, l’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998 non pone alcuna differenziazione tra integrative “entro” e “oltre” l’anno: in entrambi i casi, i crediti sono utilizzabili dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione correttiva a favore.
Così se nel 2018 il contribuente ha presentato un’integrativa, sia che questa abbia interessato ad esempio il 2015 (ultrannuale) o il 2017 (entro l’anno), il credito può essere compensato in F24 da subito senza di dover aspettare l’inizio del periodo d’imposta successivo. Tuttavia, l’integrativa del 2017 non va evidenziata nel quadro DI di Redditi 2019 SC; al contrario, tale onere è richiesto per quella del 2015.
Nel quadro DI i crediti da errori contabili vanno inseriti in colonna 4, mentre i crediti generati dalle altre integrative in colonna 5. Gli importi di cui alla colonna 4, infine sono sommati alle eventuali eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazione nel rigo RN19 relativo al quadro della determinazione dell’imposta Ires. In questo modo è possibile mettere in rilievo nel rigo successivo (RN20) gli utilizzi in compensazione già effettuati a partire dal giorno successivo alla data di presentazione dell’integrativa ultrannuale.
Tuttavia, sul punto le istruzioni affermano, sorprendentemente, che tale utilizzo può avvenire solamente «entro la fine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione per compensare importi a debito». È una limitazione non prevista dalla norma e che deroga al principio generale che i crediti sono “spendibili” in F24 sino alla data di presentazione della dichiarazione, così come prevedono anche le istruzioni al rigo RN20. Ne discende che un credito da errore contabile emergente da una integrativa (ultrannuale) presentata entro il mese di dicembre 2018 può essere utilizzato in compensazione libera soltanto entro la fine del medesimo anno. A partire dal 2019, poi, l’eventuale eccedenza non utilizzata seguirà il medesimo iter stabilito per gli altri crediti, che presuppone prima la verifica della necessità di eventuali compensazioni verticali in dichiarazione (quadro RN) per poi divenire, se ancora a credito, liberamente disponibile.
Anche per gli errori contabili pertanto appare opportuno che il contribuente compili quanto prima il quadro DI al fine di inserire il credito emergente dall’integrativa nella colonna 4 ed evidenzi in RN19 e RN20 rispettivamente il credito e gli utilizzi – in compensazione orizzontale – effettuati entro il 2018.
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