Nomina dell’amministratore senza preventivo: si può?
di Anna Nicola
Il Tribunale di Udine, con la decisione inedita del 12 novembre 2018 ha affermato che «la delibera con cui l’assemblea condominiale dispone la nomina o il rinnovo dell’incarico all’amministratore è nulla ai sensi dell’art. 1129, comma 14, c.c. ove il verbale dell’assemblea non contenga l’indicazione specifica del compenso spettante all’amministratore per l’attività che egli è incaricato di svolgere».
La vertenza concerne una deliberazione del 2016 dove tra le altre cose l’assemblea aveva approvato il consuntivo 2015 e il preventivo 2016 nonché confermato l’amministratore in carica
Il condomino ricorrente ha evidenziato l’invalidità della decisione condominiale alla luce del fatto che l’art. 1129, al comma 14 c.c., dispone che «L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta mentre nel caso di specie non vi era stata alcuna allegazione del preventivo di spesa né all’avviso di convocazione né al verbale assembleare».
Il tribunale decide nel senso dell’accoglimento de richieste dell’attore con alcuni distinguo
In merito alla conferma dell’amministratore per l’esercizio 2015 afferma che «La contestazione attorea non può essere accolta in mancanza dell’impugnazione, in questa sede, della delibera del 3.3.2015 ex art. 1129, comma 14 c.c. per la mancanza di indicazione analitica da parte dell’amministratore del proprio compenso per l’attività da svolgersi.
Nella fattispecie in esame non può trovare ingresso l’intervento ufficioso del Giudice in quanto l’attore non ha dimesso la delibera del 3.3.2015 né ha fornito elementi idonei a consentire una pronuncia di nullità…».
Come affermato da altra autorità giudiziaria, <> (Trib. Milano, 5 aprile 2016).
Non così per la successiva nomina in relazione all’anno 2016
Ed infatti <>
Da ciò deriva che la delibera impugnata è affetta da nullità.
La conclusione è che <>.
Questo stesso principio porta le sue conseguenze anche al tema relativo al preventivo 2016: stante la nullità della delibera di conferma dell’amministratore <>.
Ciò è in quanto <>.
Il principio di diritto che ne consegue è quindi il seguente: <>.

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