Adempimenti leggeri per l’Imu

di Giuliano Mandolesi


Rivoluzione per la dichiarazione Imu. Il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta municipale propria (valida anche per la Tasi, il tributo per i servizi indivisibili) passa dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La dichiarazione, utile per ottenere le agevolazioni fiscali concesse per Imu e Tasi, non viene solo prorogata ma anche alleggerita. Grazie all’articolo 3-quater del decreto infatti non vi sarà più la necessità di presentare la dichiarazione per fruire dell’agevolazione Imu (e Tasi) sia per gli immobili concessi in comodato tra genitori e figli sia per ottenere la scontistica prevista sugli immobili in locazione a canone concordato. Sia il comodato genitori-figli sia i contratti concordati infatti sono atti soggetti a registrazione e, in quanto tali, già noti alle amministrazioni. Tra alleggerimenti degli adempimenti fiscali, censimento delle strutture recettive e contrasto all’evasione dei tributi locali, il dl crescita (34/2019) approvato dalla Camera e ora al Senato per il via libera definitivo, punta forte sul mattone con, da una parte l’ennesima stretta sulle locazioni brevi e dall’altra con tutta una serie di misure che mirano ad alleggerire, seppure di poco, il carico fiscale e di adempimenti sul settore immobiliare.


L’ennesima stretta sulle locazioni brevi


Dopo l’introduzione della ritenuta al 21% il legislatore passa ad un vero e proprio censimento delle strutture extra-alberghiere. Al «fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica» ma soprattutto per finalità fiscali viene istituita una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi che saranno identificate secondo un codice alfanumerico da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, consentendone l’accesso all’Agenzia delle entrate. I titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici che non pubblicheranno il codice nelle comunicazioni indicate saranno soggette ad una sanzione da 500 euro a 5 mila euro.


Con il decreto inoltre aumenta la responsabilità per gli intermediari. La norma stabilisce infatti anche che gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, saranno solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.


Il contrasto all’evasione dei tributi locali


Rilasci o rinnovi di licenze saranno subordinate alla verifica della regolarità fiscale del richiedente circa i tributi locali. Secondo quanto indicato nell’articolo 15-ter infatti agli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi o alla ricezione di Scia (segnalazioni certificate di inizio attività) concernenti attività commerciali e produttive potranno disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.


Stop alle tasse sui canoni di locazione non percepiti


Dal 1 gennaio 2020 non si dovrà più attendere il termine del procedimento di convalida di sfratto per «detassare» i canoni di locazione non incassati inerenti immobili abitativi ma basterà provare la mancata corresponsione mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. Qualora si dovessero riscuotere successivamente i canoni detassati con questa nuova modalità gli stessi saranno soggetti a tassazione separata di cui all’articolo 21 del Testo unico delle imposte sui redditi, con le regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte, o di oneri dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.


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