Crediti Iva trimestrali cedibili
di Franco Ricca
Dall’anno prossimo anche i crediti Iva trimestrali richiesti a rimborso con il modello TR potranno essere ceduti a terzi. È una delle novità introdotte nel corso dell’iter di conversione del «decreto Crescita» (n. 34/2019), approvato dalla camera ed all’esame del senato per il varo definitivo. La norma in arrivo equipara dunque, ai fini della cedibilità del credito, le somme richieste a rimborso in sede di istanza trimestrale a quelle chieste con la dichiarazione annuale, integrando a tal fine il comma 4-ter dell’articolo 5 del dl n. 70/88, che, nel prevedere disposizioni in materia di cessione del credito Iva, menziona solo la dichiarazione annuale. Detto comma 4-ter, infatti, stabilisce che, agli effetti dell’art. 38-bis del dpr 633/72, «in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale» deve intendersi che l’ufficio possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi presti garanzia fino a quando l’accertamento sia divenuto definitivo, ferma restando l’applicazione nei confronti del cedente delle disposizioni sul controllo delle dichiarazioni, sull’accertamento e sulle sanzioni. In considerazione della natura procedurale e del carattere interpretativo di tali disposizioni, non sono mancate nella giurisprudenza argomentate sentenze volte ad ammettere la cedibilità dei crediti Iva trimestrali, ma la tesi non ha fatto breccia. La questione sta per trovare ora soluzione legislativa con quello che dovrebbe essere l’articolo 12-sexies del dl 34/2019, il quale aggiunge nel sopra riportato comma 4-ter anche la menzione «del credito del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale». La locuzione non è, a dire il vero, del tutto precisa, giacché, com’è noto, il rimborso infrannuale non viene chiesto a rimborso nella liquidazione trimestrale, ma attraverso apposita istanza (modello TR) che sviluppa modalità di calcolo peculiari, differenti rispetto alla liquidazione periodica dell’imposta, funzionali anche alla verifica delle particolari condizioni di legge per l’accesso al rimborso trimestrale. Quello che conta, comunque, è che a partire dai crediti richiesti a rimborso dal 1° gennaio 2020 – decorrenza espressamente prevista dal citato articolo 12-sexies – anche i crediti chiesti a rimborso con il modello TR potranno formare oggetto di cessione ai sensi del predetto comma 4-ter dell’articolo 5 del dl n. 70/88. Le disposizioni attuative, prevede la norma, dovranno essere adottate dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse attualmente disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Va ricordato che i crediti Iva trimestrali possono essere chiesti a rimborso (e, dall’anno prossimo, ceduti) solamente dai creditori che si trovano, nel trimestre di riferimento, nelle condizioni richiamate al comma 2 dell’articolo 38-bis del dpr 633/72: aliquota media sulle vendite inferiore a quella sugli acquisti, operazioni non imponibili per oltre il 25% del fatturato, acquisti/importazioni di beni ammortizzabili per oltre due terzi degli acquisti, soggetti esteri identificati direttamente o mediante rappresentanti fiscali, effettuazione di determinate prestazioni verso soggetti non stabiliti in Italia.

