E-fattura, il servizio è aperto
di Fabrizio G. Poggiani
Il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche diventa possibile anche per quei contribuenti che non possono fornire i dati Iva richiesti, con richiesta ad hoc e a mezzo posta elettronica certificata. E tra i nuovi servizi fruibili fanno il loro ingresso quelli riguardanti la gestione del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Queste due delle più importanti indicazioni fornite ieri dall’agenzia delle entrate con la risoluzione 63/E avente a oggetto il rilascio delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. L’agenzia ricorda, innanzitutto, che è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità per la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche, dopo le ammonizioni del Garante della privacy. Di conseguenza, alle funzioni di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, si è aggiunta la possibilità di aderire al servizio di consultazione e acquisizione dei documenti informatici, anche tramite intermediario.
Dopo l’emanazione del recente provvedimento dell’agenzia, quello del 21/12/2018, le deleghe conferite agli intermediari, in data anteriore a quella appena indicata, non consentono più di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture digitali o dei relativi duplicati, con l’intervenuta necessità, per gli stessi intermediari, di ottenere una nuova delega; i provvedimenti del 29/04 e del 30/04 scorso hanno previsto un maggior termine, fissando quello per l’adesione a partire dal 1° luglio prossimo sino al 31/10/2019.
Le deleghe sono di tipo puntuale o massivo, ma l’attivazione della delega era condizionata alla verifica di taluni elementi di riscontro, rintracciabili nella dichiarazione annuale Iva del delegante; ad oggi, quindi, era impossibile ottenere la delega in assenza dei detti dati. L’agenzia è intervenuta chiarendo che nei soli casi in cui non fosse possibile fornire i dati Iva richiesti, poiché quel contribuente non ha presentato, anche legittimamente, la dichiarazione annuale, è possibile attivare una specifica procedura che prevede l’invio, alla direzione provinciale e a mezzo di posta elettronica certificata con file firmato digitalmente, delle copie delle deleghe in supporto cartaceo, di un prospetto contenente i dati essenziali delle deleghe conferite (schema allegato al provvedimento 5/11/2018) e di una dichiarazione sostitutiva, con la quale l’intermediario attesta di aver ricevuto apposita procura alla presentazione dei moduli.
Peraltro, con l’invio della nuova delega si aggiorna automaticamente l’elenco dei servizi per i quali si invia la delega stessa, senza la necessità di procedere con la preventiva revoca; stante il fatto che la delega ha durata di due anni, l’agenzia consiglia di presentare nuovamente tutte le deleghe, anche per gli altri servizi, in modo tale da evitare più scadenze.
Infine, l’agenzia indica che è fruibile anche il servizio di gestione, delegabile anche questo agli intermediari (provv. 5/11/2018), del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui al comma 3, art. 3, dpr 322/1998. Con la delega conferita all’intermediario, quest’ultimo potrà accedere anche all’area «Corrispettivi» del portale «Fatture e Corrispettivi», relativa al singolo cliente, al fine di utilizzare tutte le funzionalità per accreditarsi e gestire i propri registratori telematici o distributori automatici; si segnala che, al fine di avviare il detto processo (in particolare per gli operatori con volume d’affari sopra i 400 mila euro a partire dal prossimo 1° luglio) è possibile eseguire la relativa attivazione e la messa in servizio dei registratori telematici, a prescindere dal preventivo acceso e accreditamento a regime dell’esercente.

