Gravi anomalie contabili, il sapere costa caro
Debora Alberici
Il commercialista rischia una condanna penale per frode fiscale per il solo fatto di essere a conoscenza di gravi anomalie contabili del cliente. Per tale reato risponde anche a titolo di dolo eventuale e cioè accettando il rischio della condotta poco limpida dell’imprenditore. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 28158 del 27 giungo 2019, ha respinto il ricorso di un professionista. La difesa aveva sostenuto che il consulente non aveva affatto partecipato all’emissione e all’uso della fatture false. Tuttavia, era sicuramente messo al corrente delle gravi anomalie contabili. Tanto è stato sufficiente ai fini della condanna per frode fiscale. Ora il verdetto è divenuto definitivo.
Innanzitutto, ricordano i Supremi giudici, non risulta almeno in giurisprudenza, alcuna controversia circa la configurabilità del concorso del commercialista con il contribuente né, in generale, nei reati previsti dal dlgs. n. 74/2000, né, più in particolare, nei reati connessi a dichiarazioni. Invero, sin dall’entrata in vigore del dlgs. 74/2000, si è affermato che il commercialista può concorrere nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con l’emittente di queste ultime. Lo stesso principio, inoltre, è stato affermato di recente in relazione al reato di indebita compensazione. Più volte, inoltre, sono stati dichiarati inammissibili o rigettati ricorsi avverso decisioni di condanna del commercialista di una società per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quale concorrente con il legale rappresentante dell’ente. Ma non è tutto: relativamente al profilo della colpevolezza, è incontestato l’indirizzo secondo cui il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, e compatibile con il dolo eventuale, possa comportare l’evasione.

