Un rilancio ad armi spuntate
Pagina a cura
di Giuliano Mandolesi
Poca crescita e un po’ di semplificazione.
Dal punto di vista prettamente fiscale è riassumibile così l’impatto degli interventi proposti nel decreto legge 34 del 30 aprile 2019, meglio noto come dl crescita, convertito in legge il 27 giugno dal senato (la legge di conversione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno scorso), costituito principalmente dalla revisione di misure selettive esistenti, alcuni interventi «a costo zero» e altri che produrranno invece effetti in termini di riduzione della pressione fiscale soltanto in maniera progressiva nell’arco del prossimo quinquennio, con dunque un ridotto beneficio immediato.
Nel corso del suo iter di conversione parlamentare peraltro, il decreto Crescita, ha assorbito il progetto di legge sulla semplificazione fiscale, divenuto parte preponderante del dl stesso e che alla fine dei conti, per numero e importanza delle riforme proposte ne ha probabilmente quasi monopolizzato la struttura.
Principali interventi in termini di riduzione della pressione fiscale sono di certo la revisione della mini Ires, l’aumento delle deducibilità dell’Imu e la detassazione dei redditi fondiari non percepiti dal locatore oltre a una rimodulazione dei regimi agevolativi per gli impatriati.
La revisione della mini Ires. Più che un restyling si tratta di un vero e proprio stravolgimento di quanto proposto nell’ultima legge di bilancio. La cosiddetta mini Ires, nata proprio nell’ultima finanziaria, prevedeva una riduzione di 9 punti percentuali dell’aliquota Ires (o Irpef) ed era concessa alla imprese che reinvestivano i propri utili in beni strumentali o che effettuavano nuove assunzioni. La norma però così com’era stata concepita, era un vero e proprio rompicapo dai calcoli complessi che, per importi ridotti, quasi ne disincentivavano l’utilizzo. Il governo in questo caso fa un passo indietro riscrivendo la norma e rendendola estremamente simile alla vecchia Ace, prevedendo una riduzione graduale delle aliquote Ires (e Irpef) applicata solo agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto senza dunque la necessità di reinvestire in beni o assunzioni. Si partirà con una riduzione che porterà l’aliquota al 22,5% per il 2019 fino al 20% a decorrere dal 2023. In questo caso la norma oltre a non essere una novità all’interno del nostro ordinamento, ricalcando in maniera determinate la vecchia agevolazione Ace, sebbene non selettiva di natura si è rivelata selettiva dal punto di vista reale focalizzando i benefici su entità di grandi dimensione e lasciando poche briciole alla restante massa dei contribuenti.
La maggiorazione delle deducibilità Imu. Con questo intervento il legislatore punta ad arrivare a una completa deducibilità dell’imposta municipale propria dovuta sui beni strumentali nel 2023. Come per la «nuova» mini Ires, gli effetti della norma sono diluiti nel tempo per via del graduale aumento della percentuale di deduzione fissata al 60% nel 2020 per poi passare al 70% nel 2022 fino al 100%, appunto, a partire dal 2023.
La detassazione dei canoni di locazione non incassati. Disposizione «nata» nel progetto di legge sulla semplificazione, l’articolo 3 quinquies del dl crescita interviene su una vera e propria discrasia del sistema fiscale italiano che imponeva ai locatori di dichiarare e pagare le imposte anche sui canoni di locazione non percepiti per morosità del conduttore. Con le nuove disposizioni i locatori potranno usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provando la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. La norma, di certo utile, è però circoscritta ai soli contratti di locazione per immobili a uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 rendendola di fatto anch’essa selettiva e portatrice di due inevitabili conseguenze. La prima è che crea un vero e proprio caos fiscale sulle locazioni aggiungendo ai regimi fiscali attuali (quello Irpef e la cedolare secca) un altro sistema parallelo per la tassazione dei redditi fondiari alcuni dei quali, ante 2020 saranno tassati «per competenza» e altri, post 2020, invece, per cassa. La seconda conseguenza è un duplice effetto discriminatorio che riguarderà da un lato i locatori con contratti abitativi in corso (esclusi dalla norma) che non potranno detassare i canoni non incassati per tutta la durata residua del contratto e dall’altra le locazioni di locali commerciali tagliate totalmente fuori dall’ambito applicativo della disposizione.
Le agevolazioni per il rientro dei cervelli e i lavoratori impatriati. Anche in questo caso il dl Crescita interviene mettendo mano due disposizione già presenti nel nostro ordinamento che hanno la specifica finalità di attrarre competenze nel nostro paese. Per quanto riguarda il cosiddetto rientro dei cervelli, con l’articolo 5 del decreto, il legislatore incrementa dal 50 al 70% la riduzione dell’imponibile da tassare, percentuale che arriva al 90% se il lavoratore impatriato trasferisce la propria residenza nel Mezzogiorno facendo diventare dunque il Sud un vero e proprio paradiso fiscale.
Dal punto di vista della semplificazione le misure sono molte e impattano su vari ambiti: dalla fatturazione elettronica alle Lipe, dalla cedolare secca all’Imu fino alla procedura alternativa per accedere al patent box.
Iva e fatturazione elettronica. I giorni per inviare le fatture elettroniche passano da 10 a 12. Il dl crescita mette mano al dl 119/2018 prevedendo che a decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio. Con l’articolo successivo, il 12 quater, il legislatore semplifica l’invio delle Lipe (liquidazioni Iva periodiche) stabilendo che i contribuenti avranno la facoltà di inviare la liquidazione del quarto trimestre dell’anno all’interno della dichiarazione annuale Iva che, in tal caso, dovrà però essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Il restyling della dichiarazione Imu. Cambiano termini e ambito applicativo della dichiarazione Imu di cui all’articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. La dichiarazione, utilizzata per comunicare ai comuni variazioni e agevolazioni relative agli immobili soggetti all’imposta municipale, propria dovrà essere inviata entro il 31 dicembre e non più entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Contestualmente al rinnovo dei termini di scadenza dell’invio viene eliminato l’obbligo dichiarativo per i proprietari di immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado (comodato genitori-figli) o con contratto di locazione a canone a canone concordato.
Via l’obbligo di comunicazione della proroga in caso di cedolare secca. Niente più obbligo di comunicazione della proroga per i contratti di locazione a cedolare secca e niente più sanzioni connesse. In precedenza in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applicava la sanzione nella misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.
Snellita la procedura per ottenere il patent box. La norma, che consente di ottenere una tassazione agevolata sui redditi derivanti dall’utilizzo di alcuni beni immateriali, ha avuto un appeal circoscritto negli scorsi anni anche perché vincolata a una procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con l’agenzia delle entrate. Con le modifiche del dl crescita si semplifica e snellisce la procedura e gli interessati, in alternativa alla procedura ordinaria, potranno determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile rimandando il relativo confronto con l’amministrazione finanziaria a una successiva fase di controllo. I soggetti che esercitano eserciteranno l’opzione dovranno però indicare le informazioni necessarie alla predetta determinazione del reddito agevolabile in un’idonea documentazione predisposta in un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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