Notifica stoppa ravvedimento
di Duilio Liburdi
e Massimiliano Sironi
Ravvedimento stoppato in caso di notifica degli atti che contengono richieste di somme ritenute dovute. Il principio in base al quale diventa possibile il frazionamento delle somme versate con la sanatoria serve dunque soltanto a ratificare i principi già illustrati nella prassi. È questo l’effetto derivante dall’articolo 4-decies della legge 58/2019 di conversione del decreto Crescita sulla base di quanto emerge dall’analisi del dossier di approvazione della norma. Un effetto, dunque, che non cambia la sostanza dell’istituto previsto dall’articolo 13 del dlgs 472 del 1997.
Le novità normative. Nell’ambito del dlgs che regola i principi di applicazione delle sanzioni tributarie, viene introdotto un nuovo articolo 13 bis rubricato come norma interpretativa delle disposizioni sul ravvedimento operoso e che, in sintesi, prevede:
– la possibilità di effettuare la sanatoria versando in maniera frazionata le somme dovute entro i limiti temporali previsti dallo stesso articolo 13 e dunque entro il termine decadenziale di accertamento del periodo di imposta interessato;
– la regolamentazione in merito alla riduzione delle sanzioni e, più in generale, alla determinazione delle somme dovute in caso di accesso al pagamento frazionato del debito originario non assolto nei termini di legge ordinari.
Come accennato, anche in base alla lettura del contenuto del dossier che accompagna le disposizioni normative, con particolare rilievo a quelle introdotte in sede di conversione, risulta evidente come il principio base che regola la disciplina del ravvedimento operoso non muta. In questo contesto, dunque, rimane ferma la disposizione in base alla quale nel momento in cui viene notificato un atto a contenuto impositivo da parte dell’amministrazione finanziaria, la sanatoria che medio tempore il contribuente sta ponendo in essere si interrompe.
L’applicazione pratica. In linea generale, va rilevato come rispetto al momento antecedente alla introduzione della disposizione normativa, da un punto di vista pratico poco muta. Infatti, come rilevato in precedenza, il principio legato alla possibilità di effettuazione del ravvedimento in forma frazionata era stato accolto a livello interpretativo da parte dell’amministrazione finanziaria in primis con la risoluzione n. 67 del 2011 negando, nel contempo, la possibilità di effettuazione del ravvedimento in modo rateizzato. Sotto questo aspetto, infatti, va osservato come la possibilità di fare pagamenti rateizzati è strettamente codificata nell’ambito delle norme in relazione agli istituti deflativi. Si pensi, ad esempio, a quanto previsto dall’articolo 8 del dlgs n. 218 del 1997 in materia di accertamento con adesione, norma che si rende applicabile anche all’ipotesi di acquiescenza rispetto all’accertamento notificato dall’amministrazione finanziaria. L’impatto della nuova norma appare dunque poco significativo anche in considerazione dei tempi che ormai l’agenzia delle entrate usualmente utilizza per la comunicazione di eventuali irregolarità fiscali. Si pensi al caso della mancata effettuazione di un versamento periodico con riferimento al quale, in un lasso di tempo estremamente ristretto, l’agenzia delle entrate è in grado di verificare l’assenza dello stesso. Pertanto, a stretto giro, viene notificata una apposita comunicazione di compliance che invita, nel caso, alla effettuazione proprio del ravvedimento. Una volta attivata la sanatoria, dunque, starà alla tempistica dell’amministrazione finanziaria la concreta applicazione della forma rateizzata in quanto, nel momento in cui dovesse essere notificato l’avviso bonario la sanatoria medesima non potrà essere completata ma si potrà soltanto scomputare la somma medio tempore versata dal contribuente. Una riforma effettiva dell’istituto del ravvedimento, invece, potrebbe trovare applicazione nel momento in cui dovesse essere valorizzato il principio in base al quale ogni tipo di intervento in sanatoria da parte del contribuente proroga, limitatamente alla integrazione, il termine per la contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria.
In tal senso, dunque, si potrebbe immaginare l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 del dlgs n. 218 del 1997 eliminando, naturalmente, il concetto di perfezionamento dell’istituto con il pagamento della prima rata e prevedendo, nel contempo, anche delle sanzioni differenziate in termini di riduzione possibile, a seconda del momento in cui dovesse intervenire il pagamento. Allo stato dell’arte, dunque, una norma come quella introdotta dalla legge di conversione del decreto crescita i cui effetti sono difficilmente apprezzabili.
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