Trasmissione digitale non per tutti
Con dm 10 maggio 2019, emanato in forza dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 2, sono stati disposti alcuni esoneri a carattere temporaneo dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi. L’articolo 1 del dm stabilisce che l’obbligo non si applica:
1. alle operazioni escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi
– dell’art. 2 del dpr n. 696/1996 (es. cessioni di tabacchi; cessioni di pubblicazioni editoriali; servizi di taxi; somministrazioni in forma itinerante in stadi, stazioni; operazioni effettuate dagli enti non lucrativi in regime legge n. 398/91; ecc).
– del dm 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente, nonché servizi di gestione e rendicontazione del pagamento di corrispettivi, resi da concessionari pubblici)
– del dm 27 ottobre 2015 (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, resi a destinatari che non agiscono in veste di soggetti passivi dell’Iva)
2. alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, soggette alla speciale disciplina del biglietto di trasporto con funzione di certificazione fiscale
3. fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2 nonché alle operazioni di cui all’art. 22 del dpr n. 633/72 (cessioni e prestazioni non soggette a fatturazione obbligatoria), effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui ai punti 1 e 2 o rispetto a quelle soggette a fatturazione obbligatoria. Stando alla costruzione del periodo, il requisito della marginalità, che secondo il decreto ricorre quando i relativi ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari dell’anno 2018, parrebbe richiesto anche per le operazioni «collegate e connesse» a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2, mentre la relazione illustrativa sembra escludere tale lettura, sicché la marginalità non parrebbe necessaria per dette operazioni (in relazione alle quali sarebbe comunque opportuno chiarire i concetti di collegamento e connessione)
4. alle operazioni effettuate a bordo di navi, treni o aerei nel corso di un trasporto internazionale. Tutte le operazioni elencate dovranno continuare ad essere annotate nel registro dei corrispettivi previsto dall’art. 24 del dpr n. 633/72. Per le operazioni di cui ai punti 3 e 4, inoltre, resta fermo l’obbligo di rilasciare scontrini e ricevute fiscali, con l’osservanza della relativa disciplina.
E’ comunque consentito ai soggetti che effettuano le suddette operazioni di effettuare volontariamente la trasmissione telematica dei corrispettivi, per esempio al fine di evitare l’obbligo di annotazione nell’apposito registro.
In definitiva, secondo la sintesi tracciata dall’agenzia delle entrate nella risposta n. 159/19, le operazioni di cui all’art. 22 del dpr n. 633/72 devono essere certificate:
a) nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, e a loro richiesta verso i consumatori, per mezzo di una fattura (elettronica tramite Sdi, salvi i casi di esonero); l’affermazione merita una puntualizzazione, laddove pare sostenere che vi sia in ogni caso obbligo di fattura nelle operazioni «b2b», essendo invece l’obbligo di richiedere fattura previsto solo per gli imprenditori che acquistano beni rientranti nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa
b) mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale sino al 31 dicembre 2019 (o al 30 giugno 2019 per i soggetti con volume d’affari 2018 superiore a 400.000 euro), ovvero anche successivamente qualora si ricada nelle suddette ipotesi di esonero dalla trasmissione telematica dei corrispettivi di cui al dm 10 maggio 2019; naturalmente l’obbligo di rilasciare scontrini o ricevute fiscali non riguarda i soggetti che ne sono dispensati ai sensi del dpr n. 696/96 o di altre disposizioni
c) tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, anche in questo caso salvo esonero; tale forma di certificazione, per il 2019, è obbligatoria, a decorrere dal 1° luglio, soltanto per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro.
© Riproduzione riservata

