l’acquisto dal giudice
I due casi

L’acquisto di immobile con procedimento giudiziario può verificarsi in due ipotesi:

1) con un decreto dopo un’asta giudiziaria (è ad esempio il caso in cui l’immobile finisca all’asta in esito a una procedura esecutiva);

2) con sentenza di esecuzione in caso di inadempimento di un contratto preliminare preliminare (è la sentenza che si pronuncia alla fine del procedimento giudiziario instaurato dall’acquirente contro il venditore che non si rende disponibile a stipulare il rogito dopo il preliminare)
la cassazione
Gli orientamenti recenti

Secondo la sentenza 11907/2018 «le manifestazioni di volontà (relative al godimento dei benefici prima casa, ndr) vanno rese, qualora l’acquisto sia avvenuto a seguito di sentenza, prima della registrazione di quest’ultima (…) dovendosi escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo».

Con sentenza 9569/2013, la Suprema corte aveva già affermato che «le manifestazioni di volontà vanno rese (…) prima della registrazione del decreti di trasferimento del giudice dell’esecuzione»
le entrate
La direttiva interna

Con una direttiva a uso interno le Entrate hanno sostanzialmente sposato la tesi della Cassazione. Una scelta basata anche sulla circolare 90/2014 in virtù della quale «i contribuenti interessati potranno comunque beneficiare delle agevolazioni mediante integrazione dell’atto giudiziario, con dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario, da allegare al provvedimento stesso al momento della registrazione»

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