Bonus ristrutturazioni 
nel termine della denuncia

Debora Alberici 


Per incassare il bonus ristrutturazioni il contribuente deve trasmettere la dichiarazione entro il termine della denuncia dei redditi. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18611 dell’11 giugno 2019, ha respinto il ricorso di una cittadina. Il caso riguarda la proprietaria di un immobile a Perugia che era stato ristrutturato. La signora aveva chiesto la deduzione dei costi sostenuti ma non aveva trasmesso la dichiarazione. Per questo l’ufficio aveva negato il beneficio. Inutile il ricorso della donna in Ctp e poi l’appello in Ctr. Per il rimborso era sicuramente troppo tardi. Il verdetto è stato reso ora definitivo in sede di legittimità. In particolare in fondo alle motivazioni i Supremi giudici hanno sancito il principio per cui in materia tributaria, se la legge prevede come necessario un adempimento per poter accedere a un beneficio, e onera la parte di provvedervi, senza indicare il termine entro cui occorre ottemperare, qualora il termine debba ritenersi perentorio, in conseguenza di una lettura sistematica dell’istituto, compete al giudice accertare quando il termine scada, tenendo anche conto della normativa secondaria dettata in materia. La stessa amministrazione finanziaria, con le circolari 57 e 131 del 1998, ha indicato il termine utile per trasmettere la comunicazione in quello di scadenza per la presentazione della denuncia dei redditi relativa all’anno in cui le opere edili sono state eseguite. Per la Cassazione la scelta appare assolutamente condivisibile, perché è proprio mediante la dichiarazione dei redditi che il contribuente domanda di avvalersi del beneficio. Nel caso sottoposto all’esame della Corte, la contribuente ha domandato nella dichiarazione dei redditi di potersi avvalere del beneficio, a cui non aveva evidentemente diritto, non avendo ancora trasmesso la dichiarazione di valore, o comunque non era in grado di provare di averlo fatto, e pertanto la detrazione non poteva esserle riconosciuta, avendo l’odierna ricorrente violato il disposto di cui all’art. 4 del dm 41/1998. Ora la donna ha perso definitivamente l’agevolazione fiscale. Anche la procura generale del Palazzaccio ha sollecitato lo stesso epilogo: negare la deduzione del costo. 


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