Eredità, con rinuncia cade l’obbligo passivo

Il chiamato all’eredità, una volta presentata formale rinuncia alla stessa, non potrà essere chiamato a rispondere dei debiti tributari ancora pendenti sul soggetto defunto, ancorché accertati in sentenza o altro atto divenuto definitivo, poiché l’imposizione fiscale necessita di una accettazione dell’eredità e non della mera chiamata a essa. Tali sono le considerazioni che si leggono nella sentenza della Ctp di Salerno n. 1558/14/2019, avente a oggetto la ripresa Irpef che aveva colpito la ricorrente per redditi prodotti dalla defunta madre. Oltre a eccepire vizi di notifica e difetto di motivazione all’impugnato atto di intimazione, la ricorrente basava il ricorso anche sul principio espresso dalla Corte di cassazione (ord. n. 18224/2018). Rappresentava infatti di non potersi ritenere soggetto passivo dell’obbligazione tributaria in quanto al momento dell’iscrizione a ruolo la stessa era una semplice chiamata all’eredità e non ancora erede, facendo notare come, a ogni modo, avesse già prodotto la dichiarazione di rinuncia all’eredità. L’ufficio delle entrate costituitosi, invece, insisteva per la completezza del proprio operato sotto il profilo motivazionale dell’atto e sulla revocabilità della rinuncia all’eredità. La Ctp salernitana osservava che proprio la questione sulla verifica della legittimazione passiva del tributo in presenza di una formale rinuncia all’eredità era la questione dirimente nel caso di specie. Quanto all’invocata revocabilità della rinuncia, i giudici evidenziavano che la stessa, ai sensi dell’art. 525 c.c., fosse possibile fintanto che altri chiamati all’eredità non avessero accettato e finché non fosse intervenuta la prescrizione decennale. Ciò posto, osservavano che pur restando in piedi la delazione, anche a fronte di rinuncia, finché l’eredità non fosse accettata da altri, il chiamato non era tenuto a rispondere dei debiti tributari del de cuius dal momento che non aveva accettato. L’accettazione è requisito fondamentale per poter affermare la responsabilità tributaria sul chiamato all’eredità. Invece, in presenza di rinuncia, ai sensi del 519 c.c., non può il rinunciante ritenersi un obbligato passivo del tributo. Tale principio trova più volte affermazione nella giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 3611/2016, n. 8053/2017, n. 13639/2018), la quale ha ritenuto come sia onere dell’amministrazione dimostrare di una eventuale avvenuta accettazione compiutasi implicitamente, per esempio, con atti concludenti da parte di colui che si afferma rinunziatario.
Nicola Fuoco
Avverso intimazione di pagamento relativa al pagamento dell’Irpef per l’anno di imposta 2006, per redditi prodotti dalla Sig.ra D. R., madre della ricorrente, deceduta, propone formale e rituale ricorso la Sig.ra F. A.(…)
Eccepisce il difetto di titolarità passiva rispetto all’obbligazione tributaria in quanto all’epoca dell’iscrizione a ruolo si trovava nella qualità di semplice chiamato all’eredità e non già di erede, avendo prodotto in data 29/11/2013 la dichiarazione di rinunzia all’eredità (…).
Per quel che concerne gli effetti giuridici prodotti dalla rinunzia all’eredità, occorre ricordare che, in virtù di quanto enunciato dall’art. 521 c.c., essa è retroattiva. Il rinunziante, dunque, deve considerarsi come mai chiamato all’eredità, in quanto perde ab origine la qualità di delato. (…)
Tuttavia non si può non tenere conto del principio di diritto statuito dalla Suprema corte V Sez. Trib., sent. 24 febbraio 2016, n. 3611 «In tema di obbligazione tributaria, grava sull’Amministrazione finanziaria, creditrice del de cuius l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte dei chiamati, per poter esigere l’adempimento dell’obbligazione del loro dante causa. Ciò posto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva non appare priva di fondamento.
In ipotesi di debiti del de cuius di natura tributaria, pertanto, l’accettazione dell’eredità è una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l’obbligazione del chiamato all’eredità a risponderne. Non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all’eredità, ai sensi dell’art. 519 c.c. In senso conforme Corte di cassazione sent. 29 marzo 2017, n. 8053. Condizione imprescindibile affinché possa sostenersi l’obbligazione del chiamato a rispondere dei debiti del de cuius, è che questo ultimo abbia accettato l’eredità.
Questa la conclusione della Cassazione nella recente ord. n. 13639/2018. Premesso ciò, la questione che viene in discussione nel giudizio de quo è il valore da attribuire, con riferimento ai debiti di natura tributaria del de cuius, all’atto di rinuncia all’eredità.
Orbene ritiene questo Collegio che, tenuto conto che l’accettazione dell’eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari, una rinuncia, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell’eredità (art. 476 c.c.), ma della relativa prova l’Amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata. (…)
Dunque il rinunziante non risponde di tali debiti, ancorché questi siano portati da sentenza o atto divenuto definitivo per la mancata impugnazione. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va dunque accolto.(…)


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