Diritto al credito d’imposta a due vie
Ammessa la richiesta con istanza di rimborso o dichiarazione integrativa
Dopo l’errore nella dichiarazione presentata, l’eventuale diritto al credito di imposta può essere richiesto con integrativa o specifica istanza di rimborso. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza n. 19002 depositata ieri. Una società presentava una richiesta di rimborso per imposte versate in eccesso. La contribuente impugnava il diniego al giudice tributario che ne confermava la spettanza, ma la decisione veniva riformata in appello. In particolare, il collegio evidenziava che occorreva la presentazione di una dichiarazione integrativa.
La Suprema Corte, chiamata in causa dalla società, ha ricordato che secondo indirizzo consolidato in riferimento alla pregressa norma, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione, l’integrativa a favore del contribuente può essere presentata entro il termine di presentazione dell’anno successivo, portando in compensazione il credito risultante. È possibile per il contribuente richiedere il rimborso entro 48 mesi dal versamento e opporsi in sede contenziosa alla maggior pretesa. La dichiarazione integrativa va così a sovrapporsi all’originaria, modificando “ora per allora” il contenuto delle voci reddituali indicate. È comunque possibile presentare l’istanza di rimborso, in conseguenza della quale verrà introdotto un autonomo procedimento amministrativo, in cui tale istanza costituisce l’atto di impulso della fase iniziale.
La Cassazione ha così affermato la regola di diritto secondo la quale la rettifica contenuta nella dichiarazione integrativa da un lato e l’istanza di rimborso da proporre entro 48 mesi dall’altro interessano profili differenti: costituiscono due opzioni concorrenti e non alternative che l’ordinamento tributario offre all’interessato.
La decisione è interessante poiché alcuni uffici disconoscono il diritto di rimborso richiesto con istanza, nel presupposto che dopo il Dl 193/2016 sia obbligatorio presentare l’integrativa.
Tuttavia, fin dalla decisione delle Sezioni unite (13378/2016) è stato confermato il diritto del contribuente di ricevere le somme versate in eccesso sia attraverso l’istanza di rimborso, sia con dichiarazione integrativa. È quindi auspicabile che gli Uffici verifichino la spettanza sostanziale del diritto.
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