Doppia residenza, 
prevale l’abitazione
permanente

Ai fini della residenza fiscale, una persona con doppia residenza, si considera residente nello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente e, in subordine, al domicilio. L’Agenzia delle entrate, nella risposta 294 di ieri ha fornito chiarimenti di carattere generale sugli aspetti giuridici concernenti la residenza fiscale. Il caso di specie riguarda un soggetto che abitualmente vive in Svizzera con famiglia residente in Italia. Nel caso di un soggetto che vive all’estero con la famiglia residente in Italia, indipendentemente dalla iscrizione nella anagrafe della popolazione residente, assume fondamentale importanza, ai fini della qualificazione fiscale di un soggetto residente in Italia, la verifica della sussistenza della residenza o del domicilio. Qualora una persona fisica risulti residente di entrambi gli Stati, essa è considerata residente nello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente e, in subordine (laddove disponga di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati), la residenza di una persona fisica è determinata secondo i seguenti criteri residuali: l’ubicazione del centro degli interessi vitali (dove le sue relazioni personali ed economiche sono più strette); la dimora abituale (dove soggiorna abitualmente); la nazionalità della persona fisica; quando, infine, una persona fisica ha la nazionalità di entrambi i Paesi o di nessuno di essi, gli Stati contraenti la Convenzione risolveranno la questione di comune accordo.


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