Benefici fiscali no limits

di Benito Fuoco 
e Nicola Fuoco


È consentita la tardiva richiesta per la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali; a condizione, tuttavia, che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altra attività amministrativa di accertamento. Lo ha stabilito la sezione sesta della cassazione nell’Ordinanza n. 17225/2019 depositata in cancelleria il 26 giugno scorso. A seguito di comunicazione di adesione (articolo 5-bis del dlgs n. 218/1997) le Entrate di Milano emettevano atto di accertamento con adesione. Successivamente, la consolidante presentava una istanza di computo in diminuzione delle perdite ex articolo 40-bis, comma terzo, del dpr n. 600/1973, inviata telematicamente, previo pagamento della sola sanzione dovuta per la rimessione in bonis ex articolo 2, comma primo del dl n. 16/2012. L’ufficio finanziario emetteva un provvedimento di diniego alla richiesta, poiché, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 9-bis del dlgs n. 218/1997, l’istanza per lo scomputo delle perdite non era stata presentata unitamente alla comunicazione di adesione, bensì successivamente. La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso presentato dalla società. La decisione veniva ribaltata dalla Commissione regionale che riteneva che per fruire della regolarizzazione, la violazione non doveva essere stata contestata, mentre, nella fattispecie, era stata già avviata attività di accertamento. La Cassazione ha confermato la sentenza dei giudici regionali meneghini. Nel caso specifico, per poter trovare applicazione l’istituto della rimessione in bonis ex articolo 2, comma primo del dl n. 16/2012, l’autore dell’inadempimento non deve aver avuto formale conoscenza della avvenuta constatazione, con l’avvenuto inizio della verifica. Inoltre il contribuente: 1) deve avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; 2) deve eseguire la comunicazione, ovvero l’adempimento richiesto, entro il termine della prima dichiarazione utile; 3) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del dlgs n. 471/1997 secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del dlgs n. 241/1997 e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mostra i commenti sul post